Affidamento incarico a legale e obbligatorietà DURC
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
DOMANDA:
Questo Comune ha indetto una procedura aperta di rilievo comunitario per l'affidamento in concessione della gestione di una struttura turistico ricettiva comunale. La gara è risultata deserta. A quest'ultima è seguita una nuova gara indetta ai sensi dell'art.63 D.lgs. 50/16 tramite la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con preventiva indagine di mercato.
Anche in questo caso la gara è risultata deserta.
Dato atto quindi che le procedure sopra esposte sono entrambe andate deserte, si chiede se ora sia possibile procedere all'affidamento diretto della concessione sopra descritta, nonostante la stessa abbia un valore superiore ad €. 40.000 e sotto soglia.
RISPOSTA:
L’art. 168 del Codice dispone, al comma 2, che alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e II, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento ecc..
L’art. 63 del Codice consente l’Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta.
Pertanto, la procedura negoziata a seguito di gara andata deserta postula l’omogeneità delle condizioni contrattuali originariamente indicate nel bando (cfr. Tar Veneto, sez. I, con la sentenza n. 1212 del 16 settembre 2014).
Ciò significa, che l'amministrazione non può stabilire una diversa base d'asta né può modificare le altre condizioni del contratto che influiscono sul sinallagma perché la norma mira ad evitare una elusione delle disposizioni sulla concorrenza, volendo impedire che un'amministrazione possa avvalersi della procedura negoziata proponendo condizioni più favorevoli rispetto alla procedura aperta non andata a buon fine.
Trattasi, infatti, di procedura che, derogando all’ordinario obbligo dell’Amministrazione di individuare il privato contraente attraverso il confronto concorrenziale, riveste carattere di eccezionalità e richiede un particolare rigore nella individuazione ed apprezzamento dei presupposti che possono legittimarne il ricorso (ex multis Corte giustizia CE, 13 gennaio 2005, n. 84), di cui, peraltro, deve essere data adeguata motivazione nella deliberazione o determinazione a contrarre, in modo da “scongiurare ogni possibilità che l’amministrazione utilizzi situazioni genericamente affermate, come un dall’obbligo di esperire una pubblica procedura di selezione che è la sola con carattere di oggettività e trasparenza. In tali ambiti, l’obbligo motivazionale non deve atteggiarsi a mera estrinsecazione di un apparato preconfezionato al solo scopo di giustificare le scelte discrezionalmente operate dall’Amministrazione, ma deve oggettivamente offrire l’indicazione dei pertinenti presupposti legittimanti; e, con essi, della presenza di un nesso di necessaria implicazione causale, tale da imporre il ricorso all’affidamento diretto” (cfr. T.A.R. Lazio Roma, I, 18 febbraio 2009, n. 1656).
Pertanto, alle condizioni suddette, dando adeguata motivazione, è in facoltà della stazione appaltante procedere senza pubblicazione di bando di gara.
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
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