Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiA seguito di sentenza del Consiglio di Stato che conferma la pronuncia di primo grado del TAR di annullamento di un provvedimento della pubblica amministrazione, la parte vittoriosa ha formulato richiesta di risarcimento danni al Comune. Successivamente, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in via stragiudiziale per la definizione della controversia risarcitoria. Si chiede se tale fattispecie sia qualificabile come debito fuori bilancio.
La spesa per l’accordo transattivo di cui al quesito non rientra nella fattispecie di debito fuori bilancio, dovendosi ritenere tale, ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera a), del TUEL, solamente l’importo che una sentenza ponga a carico dell’Ente stabilendone l’obbligatorio pagamento: nella situazione indicata nel quesito invece si è in presenza di una richiesta di risarcimento di danni da parte di un terzo, richiesta che l’Ente ritiene di dover accogliere nell’importo, si presume ridotto, derivante da una intercorsa transazione.
Si evidenzia che gli accordi transattivi hanno natura negoziale e presuppongono una decisione di pervenire ad un accordo con la controparte: per questo non rientrano tra le tassative e non estensibili tipologie di spesa che l'art. 194 del TUEL annovera come debiti fuori bilancio, e per la relativa spesa troverà applicazione il normale procedimento contabile di spesa (impegno, liquidazione e pagamento).
30 giugno 2025
Dott. Ennio Braccioni
Parole chiave: Transazione, risarcimento danni, debito fuori bilancio.
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