Congedi parentali: Aggiornamento del servizio internet “Domande di maternità e paternità”. Rilascio della funzionalità “Consulta contatori congedo parentale”
INPS – Messaggio n. 2078 del 30 giugno 2025
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiUna dipendente fino al 30 giugno 2025 in congedo parentale (bimbo ha compiuto 1 anno a febbraio), ha dato le dimissioni a far data dal 23/07/2025 chiedendo di usufruire dei 16 giorni di ferie residuali in continuità al congedo parentale il cui termine è fissato per il 30/06/2025.
Il periodo di preavviso può coincidere con il mese del congedo parentale. Quale base normativa per giustificare? Ci sono i problemi nella concessione del godimento delle ferie?
In via generale, in capo al dipendente che si dimette grava l’onere di osservare i termini di preavviso al datore di lavoro. In caso contrario, viene richiesta al dipendente una indennità sostitutiva che sarà trattenuta dall’Ente sull’ultima retribuzione dovuta.
L'art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001 stabilisce le condizioni per le dimissioni della lavoratrice durante il periodo protetto (entro il primo anno di vita del bambino), che, tuttavia, dai dati a disposizione, appare ampiamente decorso. Superato tale periodo, si applicano le regole generali sul preavviso previste dal CCNL di riferimento, che variano a seconda dell’anzianità di servizio.
Supponendo che si tratti di un contratto a tempo indeterminato, a norma dell’art. 12, comma 1, del CCNL Funzioni Locali del 09.05.2006 “in tutti i casi in cui il […] contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.”
Tali termini sono dimezzati in caso di dimissioni e, in ogni caso, decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese (commi 2 e 3).
Si tenga conto che, diversamente, per i dipendenti a tempo determinato si deve far riferimento all’art. 61, comma 4, del CCNL funzioni locali 16.11.2022.
Il comma 4 del già citato art. 12 dispone sulle conseguenze del mancato rispetto dei termini di preavviso, in particolare: “La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.”
Tuttavia, al successivo comma 5, il legislatore ha previsto uno spazio di discrezionalità: “E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4”.
Posto ciò, se pur in assenza di dati esaustivi in merito alla natura del rapporto e all’anzianità di servizio (rispetto cui si calcolano i giorni/mesi di preavviso), si risponde in ordine ai quesiti posti:
Secondo consolidati orientamenti applicativi dell’ARAN per le diverse ipotesi di assenza dal lavoro (malattia, ecc.) si applica in via analogica il principio privatistico per cui le stesse sospendono il decorso del preavviso. E ciò trova la sua logica nella circostanza che fino alla scadenza del periodo di preavviso il rapporto è ancora giuridicamente attivo e, quindi, gli istituti ad esso attinenti trovano ancora applicazione. Pertanto, il periodo di preavviso non può coincidere con il congedo parentale in quanto il congedo parentale è un periodo di sospensione della prestazione lavorativa, mentre il preavviso richiede la disponibilità del lavoratore a svolgere le proprie mansioni. Se la dipendente intende che il preavviso decorra durante il congedo, il datore di lavoro potrebbe richiedere la monetizzazione del preavviso non lavorato.
Il comma 6 dell’art. 12 del CCNL Funzioni Locali del 09.05.2006 esclude tale possibilità, stabilendo chiaramente: “L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.”
Se le ferie vengono godute durante il preavviso, questo non viene "lavorato" e, a meno di accordi diversi, il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'indennità sostitutiva per i giorni di preavviso non lavorati (che coinciderebbero con le ferie godute). Pertanto, non è possibile far coincidere le ferie con il preavviso, a meno che il datore di lavoro non le conceda esplicitamente e la dipendente non accetti di fatto una risoluzione anticipata del rapporto.
Come prescrive l’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale […] delle amministrazioni pubbliche […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. […]”.
Sul punto il Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico, con parere n. DFP-0076251-P del 26.11.2020 ha evidenziato che «[…] risulterebbero escluse dal divieto di pagamento di trattamenti economici sostitutivi solo quelle cause estintive del rapporto di lavoro indipendenti sia dalla volontà del dipendente che dalla capacità organizzativa del datore di lavoro».
Il divieto imposto dall’articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 è inserito «[…] in un testo normativo recante misure di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica, tende a limitare le ipotesi demonetizzazione delle ferie, soprattutto allorquando la mancata fruizione sia dipesa dall’assenza di programmazione e di controlli da parte delle amministrazioni, anche relativamente al mancato rispetto delle clausole previste dalla disciplina negoziale sul tema del riporto delle ferie non fruite nell’annualità successiva».
-Qualora il dipendente abbia presentato le dimissioni per assumere servizio presso altra amministrazione in seguito a pubblico concorso e quando la data della nuova assunzione diviene inconciliabile con i vincoli temporali previsti, gli Enti possono valutare la possibilità di rinunciare al preavviso, nell’ambito delle flessibilità riconosciute dalle norme, senza tuttavia alcun profilo di precettività o vincolatività (si richiama in merito la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al C.C.N.L. comparto Funzioni Locali del 05 ottobre 2001).
A chiosa, si ricorda che, a norma dell’art. 55, comma 4 del D.Lgs. n. 151/2001 la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante i primi tre anni di vita del bambino “devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro”.
30 giugno 2025
Dott. Angelo Maria Savazzi
Parole chiave: dimissioni, coincidenza, periodo di preavviso, congedo parentale, ferie
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8614, sintomo n. QP8696
INPS – Messaggio n. 2078 del 30 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
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