La fattispecie è disciplinata dal punto 3.22 dell’allegato 4/2 al D. lgs. 118/2011.
3.22 In caso di rinegoziazione dei prestiti, eventuali indennizzi o penalità dell’operazione non possono essere considerate spese finanziate con il nuovo indebitamento, in quanto trattasi di oneri da registrare nella spesa corrente connessi all’atto e al momento temporale in cui si realizza l’operazione di rinegoziazione. Infatti, nel rispetto dell’articolo 119 della Costituzione, in tutti i casi di rinegoziazione dei prestiti, l’ammontare del debito nominale residuo non deve aumentare attraverso la compensazione di oneri finanziari pregressi o spese di rinegoziazione.
In caso di estinzione anticipata, la spesa sostenuta per rimborsare il capitale va allocata al titolo quarto “Rimborso di prestiti”, mentre la spesa relativa agli interessi ancora dovuti o all’eventuale indennizzo o penalità va inserita nel titolo primo.
Pertanto, la rinegoziazione di un finanziamento attraverso l’estinzione anticipata o la ristrutturazione del debito, richiede le seguenti registrazioni contabili:
a) la cancellazione degli impegni riguardanti il rimborso dei prestiti, già registrati e imputati agli esercizi previsti nel piano di ammortamento del finanziamento per il pagamento degli interessi passivi e delle quote capitale (nel rispetto del principio applicato n. 5.6);
b) la reimputazione al titolo 4 della spesa “rimborso prestiti” dell’esercizio in cui avviene l’estinzione anticipata, degli impegni cancellati al punto a) riguardanti la quota capitale del debito residuo (conservando il valore nominale del debito residuo), al fine di consentire la registrazione, nel corso di tale esercizio, del pagamento diretto ad estinguere anticipatamente il debito. Nel rispetto del principio contabile generale n. 4 dell’integrità del bilancio, la registrazione del pagamento è effettuata anche se l’estinzione non comporta effettivi movimenti di cassa. In tal caso il pagamento è registrato attraverso una regolazione contabile);
c) la registrazione contabile della differenza tra il valore nominale del debito che è stato reimputato secondo quanto previsto alla lettera b) e il valore attribuito al debito nell’esercizio in corso, ai fini dell’estinzione anticipata o della ristrutturazione del debito, senza tenere conto dell’eventuale indennizzo o penalità previsto contrattualmente, che devono essere registrati distintamente. Se positiva, tale differenza è registrata al titolo terzo delle entrate, come “Proventi finanziari derivanti dall’estinzione anticipata di prestiti” (E.3.04.99.01.001), se negativa è registrata nel titolo primo, tra gli “Oneri finanziari derivanti dall’estinzione anticipata di prestiti” (U.1.08.99.01.001). Nel caso di prestiti della Cassa Depositi e prestiti resi immediatamente disponibili in un apposito conto intestato all’ente, contabilizzati secondo le modalità previste dal principio 3.18, se il finanziamento non è stato interamente erogato dalla Cassa Depositi e prestiti, considerato che il residuo debito è registrato al lordo del finanziamento non erogato, cui corrisponde, il residuo attivo registrato nel titolo 5, come “Prelievi da depositi bancari” (cod. E.5.04.07.01.00), ai fini della determinazione del costo/onere dell’operazione, è necessario considerare anche l’importo del residuo attivo registrato nel titolo 5. Conseguentemente, la regolazione contabile relativa alla quota del residuo debito corrispondente al debito ancora nono erogato dalla Cassa Depositi e Prestiti è effettuata a valere sia del residuo attivo, sia dell’entrata riguardante i proventi dell’operazione.
27 giugno 2025
Dott. Matteo Barbero
Parole chiave: azzeramento, mutuo, finanziamento
Per i clienti Halley: ricorrente n. QR5604, sintomo n. QR5639