Bollo su nota di credito per correzione parziale importo e successiva fatturazione ad altro destinatario
Risposta del Dott. Alessandro Giordano
Risposta del Dott. Alessandro Giordano
QuesitiUn comune riceve una fattura da una ditta, con sede in territorio italiano, relativa al trasporto per gemellaggio, di cui parte dei km percorsi sono stati percorsi in Francia. La fattura presenta il kilometraggio diviso tra i Km percorsi in Italia, per il cui importo corrispondente è stato applicato il codice iva con tipo trattamento N. 3.4, e i Km percorsi in Francia, per il cui importo corrispondente invece è stato applicato il tipo di trattamento N. 2.1.
Come gestire dunque, la fattura in questione avente ad oggetto una prestazione che in parte è stata eseguita in Italia e in parte all’estero?
Sotto il profilo giuridico-tributario, il trattamento dell’operazione deve essere inquadrato ai sensi della disciplina sulla territorialità dell’imposta sul valore aggiunto, così come definita dagli articoli 7-ter e 7-quater del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. In particolare, l’articolo 7-quater, comma 1, lettera b), disciplina specificamente i servizi di trasporto di persone, prevedendo che, laddove resi a soggetti passivi stabiliti in Italia, la territorialità dell’imposta si determini in funzione della distanza percorsa nei diversi Stati. Ciò comporta che la prestazione complessiva venga considerata territorialmente rilevante in Italia solo per la tratta svolta sul territorio nazionale, mentre la parte estera del servizio resta fuori dal campo di applicazione dell’IVA italiana.
Alla luce di tale disciplina, risulta corretto il comportamento adottato dal fornitore nella predisposizione della fattura. Per la parte del trasporto effettuata in Italia, è stato applicato il codice natura IVA N.3.4, relativo a operazioni non imponibili ex articolo 7-quater. Tale classificazione è coerente con la normativa, poiché pur trattandosi di una prestazione territorialmente rilevante ai fini IVA, essa non è soggetta a imposta secondo le specifiche disposizioni che regolano il trasporto internazionale di persone. Per la parte invece eseguita in Francia, è stato applicato il codice N.2.1, indicativo di operazione non soggetta, in quanto svolta interamente fuori dal territorio dello Stato e, di conseguenza, esclusa dal campo di applicazione dell’IVA italiana.
Per quanto riguarda la gestione della fattura da parte del Comune, occorre distinguere il trattamento in base alla natura dell’ente e alla sua eventuale qualificazione come soggetto passivo IVA. Se il Comune esercita esclusivamente attività istituzionali, la fattura sarà rilevante ai fini della contabilità finanziaria, ma non comporterà alcun adempimento in materia di IVA, né registrazione nei registri IVA. Diversamente, qualora il Comune svolga anche attività commerciali e sia titolare di partita IVA, la parte della prestazione relativa al territorio italiano dovrà essere annotata nei registri IVA delle operazioni non imponibili, mentre la porzione estera, non soggetta, non rileverà ai fini delle liquidazioni periodiche.
Con riguardo agli obblighi comunicativi, invece, tra le “altre prestazioni escluse” dalla compilazione dei modelli Intra 1-Quater, cosiddetti servizi “in deroga”, appare anche: trasporto di persone, confermando pertanto che le operazioni relative al trasporto di persone non sono soggette alla comunicazione tramite Intrastat.
27 giugno 2025
Dott. Alessandro Giordano
Parole chiave: prestazione, eseguita, parte, Italia, estero
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