Assegno di Inclusione (ADI). Domande di rinnovo

INPS – Messaggio n. 2052 del 27 giugno 2025

Servizi Comunali Concessione contributi Lotta alla povertà e inclusione sociale

04 Luglio 2025

Con la circolare n. 105 del 16 dicembre 2023 sono state fornite le prime indicazioni operative relative alle modalità di accesso e di fruizione dell’Assegno di inclusione (di seguito, ADI) istituito dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

L’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 48/2023 prevede che l’ADI è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e che può essere rinnovato, per ulteriori dodici mesi, previa sospensione di un mese.

Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica che nel mese di giugno 2025 è stata erogata la diciottesima mensilità in favore dei beneficiari che senza soluzione di continuità hanno percepito l’ADI dalla mensilità di gennaio 2024. Pertanto, i medesimi beneficiari dal 1° luglio 2025 possono presentare una nuova domanda.

Infatti, dal mese immediatamente successivo a quello della percezione della diciottesima mensilità, per le domande dell’ADI in stato “terminata” può essere presentata la relativa domanda di rinnovo.

A tale riguardo si informa che al componente del nucleo familiare che ha richiesto l’ADI l’Istituto invia un SMS per comunicare il raggiungimento della fruizione delle diciotto mensilità e la necessità di presentare una nuova domanda per riprendere la fruizione del beneficio.

Gli interessati ricevono il seguente sms: “Hai percepito le 18 mensilità di ADI. Per riprendere a ricevere la prestazione, potrai presentare una nuova domanda dal prossimo mese”.

Dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di rinnovo potranno essere riconosciute le nuove mensilità spettanti.

Pertanto, per le domande di rinnovo presentate dal mese di luglio 2025, in caso di esito positivo dell’istruttoria, i primi pagamenti saranno disposti il 14 agosto 2025.

Si ricorda che, di norma, a seguito dell’accoglimento delle domande, i primi pagamenti vengono disposti intorno al giorno 15 del mese, mentre i pagamenti delle mensilità successive vengono disposti intorno al giorno 27 del mese secondo il calendario pubblicato con il messaggio n. 4326 del 18 dicembre 2024.

 

 

1. Semplificazioni per la presentazione della domanda di rinnovo per i nuclei familiari che non hanno subito variazioni

Al fine di agevolare l’iter di presentazione della domanda di rinnovo per i nuclei familiari che non hanno subito variazioni nella propria composizione rispetto alla precedente domanda “terminata” (al netto di nascite e decessi), d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono state previste alcune semplificazioni. In particolare, il richiedente non è obbligato all’iscrizione al SIISL e alla sottoscrizione di un nuovo Patto di attivazione digitale (PAD) nucleo.

Infatti, verranno considerati validi l’iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD nucleo effettuati nel corso della presentazione della precedente domanda “terminata”, la cui nuova decorrenza verrà associata alla data di presentazione della domanda di rinnovo.  

Qualora il richiedente che presenta domanda di rinnovo dell’ADI, pur non essendovi tenuto, compili il PAD nucleo, la sottoscrizione viene considerata quale aggiornamento del PAD nucleo associato alla precedente domanda e la sua decorrenza coinciderà sempre con la data di presentazione della domanda di rinnovo.

 

Nel caso in cui la composizione del nucleo familiare sia variato, al netto di nascite e decessi, rispetto alla precedente domanda “terminata”, la domanda di rinnovo deve essere presentata secondo le regole ordinarie di presentazione, compreso l’obbligo di iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD nucleo.

 

A seguito di tale domanda, come previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 48/2023, il beneficio avrà, comunque, una durata di dodici mesi qualora, all’interno del nuovo nucleo familiare, vi sia almeno un componente che abbia già interamente fruito delle precedenti diciotto mensilità.

 

Resta confermato che, in caso di presentazione di una prima domanda dell’ADI (in cui nessun componente del nucleo familiare sia stato fruitore dell’ADI), così come in caso di presentazione di una nuova domanda nel corso dell’erogazione delle prime diciotto mensilità (in cui siano presenti uno o più componenti del nucleo che abbiano fruito di una o più mensilità dell’ADI, senza che nessuno abbia completato la fruizione delle prime diciotto mensilità), valgono le previsioni contenute nel decreto-legge n. 48/2023 in merito alle modalità di presentazione della domanda, all’obbligo di iscrizione al SIISL e di sottoscrizione del PAD e alla durata del beneficio, pari a diciotto mensilità complessive.

 

 

2. Compilazione della domanda di rinnovo dell’ADI

Di seguito, si forniscono indicazioni in merito alla modalità di compilazione della domanda di rinnovo dell’ADI da parte di nuclei familiari rimasti invariati rispetto alla precedente domanda “terminata”.

Il modello di domanda utilizzato è lo stesso già utilizzato per le prime domande.

La domanda può essere presentata sia dal medesimo richiedente della precedente domanda “terminata” sia da un diverso componente del nucleo familiare maggiorenne, a condizione che si tratti di un soggetto già appartenente al nucleo originario.

A tale riguardo si specifica che, qualora i dati di contatto siano differenti rispetto a quelli associati alla precedente domanda, il nuovo richiedente deve aggiornarli sia nella domanda (se non già in possesso dell’Istituto) che nell’apposita sezione del SIISL.

Si precisa, inoltre, che qualora nella precedente domanda “terminata” sia stata indicata una condizione di svantaggio in relazione a uno o più componenti del nucleo familiare, nel caso in cui tale condizione non abbia subito modifiche e la certificazione a suo tempo rilasciata sia ancora in corso di validità alla data di presentazione della domanda di rinnovo, nella sezione della domanda riservata alla dichiarazione della condizione di svantaggio devono essere nuovamente riportati gli estremi della certificazione attestante tale condizione, nonché i dati relativi all’inserimento nel programma di cura e assistenza ancora in corso.

Nell’eventualità in cui la certificazione o il programma di cura in questione siano scaduti prima della presentazione della domanda di rinnovo, il soggetto interessato deve essere già in possesso della nuova certificazione attestante la condizione di svantaggio, nonché della certificazione attestante l’inserimento in programmi di cura e assistenza, rilasciata dalle Amministrazioni competenti, i cui nuovi estremi devono essere riportati in domanda.

Al riguardo si precisa che, già in corso di fruizione della misura, le certificazioni soggette a scadenza, se non formalmente prorogate dalle Amministrazioni competenti e non comunicate tramite modello “ADI-Com” esteso dall’utente entro la data della scadenza, determinano l’esclusione del soggetto come beneficiario ed eventualmente la decadenza della domanda dell’ADI. Per tale motivo si consiglia la comunicazione almeno con due mesi di anticipo.  

Analogamente, una domanda di rinnovo che riporta gli estremi di una certificazione scaduta non può proseguire il suo iter.

Si fa presente inoltre che, nel caso in cui nella precedente domanda “terminata” fossero stati riportati gli estremi di certificazioni senza l’indicazione della data di scadenza, perché non presente, la validità delle stesse non può essere automaticamente prorogata oltre il termine della prima domanda e deve essere acquisita una nuova verifica da parte degli enti certificatori della prosecuzione della condizione di svantaggio e di inserimento nel programma di cura e assistenza.

In relazione alle modalità di disposizione dei pagamenti, si precisa altresì che, qualora nella precedente domanda “terminata” sia stata richiesta la suddivisione dell’importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano la responsabilità genitoriale o che siano considerati nella scala di equivalenza (c.d. individualizzazione carta ADI), la medesima richiesta deve essere ripetuta anche nella domanda di rinnovo, qualora si volesse mantenere la continuità dell’individualizzazione dei pagamenti.

 

3. Presentazione presso i servizi sociali

È confermata la previsione di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 48/2023, che dispone l’obbligo per i beneficiari dell’ADI di presentazione presso i Servizi Sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del PAD. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al fine di tenere conto di particolari fragilità di alcuni nuclei familiari che possono rendere eccessivamente gravosa la presentazione ai Servizi Sociali, fornirà indicazioni sulle modalità con cui i medesimi possono comunque garantire il contatto in tali contesti, limitatamente ai nuclei composti esclusivamente da individui esclusi dagli obblighi di attivazione sociale e lavorativa.

Per quanto esposto al paragrafo 1 del presente messaggio, per le domande di rinnovo, la decorrenza dei centoventi giorni coincide con la data di presentazione della domanda medesima.

Da ultimo si precisa che, anche per le domande di rinnovo, rimane confermata la clausola di salvaguardia prevista dal paragrafo 8.3 della circolare n. 105/2023, in base alla quale è prevista l’erogazione delle prime tre mensilità spettanti in caso di accoglimento della domanda in prossimità dello spirare dei citati centoventi giorni.

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