Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiDecreto PA 2025. La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dovrà avvenire con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative, con preavviso di sei mesi e limitatamente al 15% dei dipendenti che, in relazione ai loro dati anagrafici e contributivi, rientrano nell'ambito potenziale della norma. Questo ente ha un dipendente che matura nel 2025 e una nel 2026 come si calcola il 15% dei dipendenti si arrotonda ad uno?
L'art. 12, c. 11, D.L. n. 25/2025 dispone:
"11. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 164 è inserito il seguente: «164-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, limitatamente agli anni 2025 e 2026, con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono risolvere, con un preavviso di almeno sei mesi, il rapporto di lavoro relativamente al personale in possesso di un'età anagrafica ridotta al massimo di due anni rispetto a quella prevista dall'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, compresi i pubblici dipendenti di cui all'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a condizione che il personale interessato abbia maturato i requisiti per il diritto a pensione di cui al comma 10 dello stesso articolo 24 e per la relativa prima decorrenza utile, e in ogni caso nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del quindici per cento dei soggetti in possesso congiuntamente dei predetti requisiti anagrafici e contributivi nei predetti anni. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale.»”
La norma introduce un’eccezione temporanea al divieto di risoluzione unilaterale imposto con l’abrogazione dell’art. 72, c. 11, D.L. n. 112/2008 a seguito della Legge di bilancio 2025.
Lo stesso comma chiarisce che una volta calcolato il 15% del personale avente i necessari requisiti, se questo non raggiunge l’unità si procede comunque all’arrotondamento all'unità superiore.
Perciò i due dipendenti indicati nel quesito potranno, uno nel 2025, l’altra nel 2026, beneficiare della deroga normativa.
25 giugno 2025
Dott. Massimo Monteverdi
Parole chiave: decreto PA, risoluzione unilaterale, esigenze organizzative, preavviso
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8611, sintomo n. QP8692
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