Riallineamento del codice fiscale in ossequio al principio di attualizzazione della denominazione degli Stati esteri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiIl Sindaco di un piccolo comune non avendo il titolare di EQ dell'area finanziaria e tributi, ne ha assunto la responsabilità ad interim. Il Segretario Comunale, può nominarlo alle funzioni di ufficiale della riscossione dopo frequenza di apposito corso ai sensi del Comma 793 art. 1 L 160/19?
L’art. 1, c. 793, L. n. 190/2019 dispone: “793. Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.”
Per poter essere nominati ufficiali della riscossione è pertanto necessario:
a) essere dipendenti dell’ente o della società che svolge il servizio di riscossione per l’ente;
b) essere in possesso almeno di un diploma di maturità;
c) aver superato il corso di qualificazione.
Queste tre condizioni sono concomitanti, non alternative.
Per quanto, dunque, il Sindaco possa legittimamente esercitare le funzioni di responsabile del servizio, come previsto dall’art. 53, c. 23, L. n. 388/2000, egli non è né un dipendente comunale né un dipendente del soggetto al quale l’ente ha affidato il servizio di riscossione.
Mancando uno dei requisiti previsti dalla norma, se ne ricava che il Sindaco non può essere nominato ufficiale della riscossione.
25 giugno 2025
Dott. Massimo Monteverdi
Parole chiave: Sindaco, titolare EQ, responsabilità ad interim, nomina, ufficiale della riscossione, frequenza, corso
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Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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