Veicoli elettrici: non hanno un diritto assoluto ad accedere alle zone a traffico limitato

T.A.R. Lazio, seconda sezione, sentenza n. 11841 del 17 giugno 2025

Servizi Comunali Attività di controllo Codice della strada Sanzioni

03 Luglio 2025

 

Secondo il T.A.R. del Lazio, seconda sezione, sentenza n. 11841 del 17 giugno 2025 i proprietari dei veicoli elettrici o ibridi non hanno un diritto assoluto ad accedere alle zone a traffico limitato. 
L’art. 7, comma 9-bis, del codice della strada prevede infatti che, nel delimitare tali zone, i Comuni consentano, in ogni caso, l'accesso libero ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida. Con la sentenza il T.A.R. invece afferma che, se è pur vero che la predetta deroga è finalizzata ad agevolare la circolazione dei veicoli ibridi ed elettrici, la sua applicazione deve trovare un bilanciamento con gli interessi generali valutati dal Comune e ciò non comporta che l'ingresso di questi veicoli sia sottratto a qualunque controllo o contingentamento. 
In ogni caso la norma di favore è inapplicabile per le ztl istituite prima del 2019. 


Fonte: Giustizia Amministrativa
 

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