Archivi da fornire all'Anagrafe tributaria

Risposta al quesito dell'Avv. Lorella Martini

Quesiti
di Martini Lorella
19 Aprile 2018

Con riferimento alla normativa riferita all'invio dei contratti attivi dell'anno in corso, su archivi da fornire all'Anagrafe tributaria in accordo con quanto stabilito dal Provvedimento del 2 ottobre 2006 pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23/10/2006. Si richiede se sono obbligati all'invio entro il 30/04 anche i comuni che hanno sospeso la bollettazione a causa del sisma.

 


                                                                             

 

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Risposta

Nella normativa di settore non si rinviene alcuna disposizione che preveda un espresso esonero dalla comunicazione all’Anagrafe tributaria ovvero una proroga del termine ordinario.

 

In merito agli oneri delle P.A. in materia di contratti, ricordiamo però che risulta sussistente un avviso dell’ANAC di data 08/02/2017 che per le pubbliche amministrazioni ed i soggetti pubblici e privati di cui all’art. 2-bis del D. L.vo n. 33/2013 (come modificato dal D. L.vo n. 97/2016), con sede legale nei comuni colpiti dal sisma di cui agli allegati 1 e 2 del D.L. n. 189/2016, disponeva una proroga di sei mesi, fino al 30/07/2017, per i seguenti adempimenti:

A tal proposito era intervenuta anche l'Ordinanza di Protezione civile 16/02/2017, n. 438, la quale all'art. 2 stabiliva che "[...] i termini previsti, in attuazione del decreto legislativo n. 33/2013 e della legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni per gli adempimenti di cui al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018 e al Piano triennale per la trasparenza e integrità 2016-2018, in scadenza durante la vigenza dello stato di emergenza e per l'aggiornamento dei suddetti piani, sono rinviati, per i suddetti Comuni, al trentesimo giorno successivo al termine dello stato di emergenza". In proposito, la durata dello stato di emergenza era stata stabilita in 180 giorni (decorrenti dal 25/08/2016), successivamente più volte prorogata. L’ultima proroga di ulteriori 180 giorni è stata disposta dal Consiglio dei Ministri del 22.02.2018. Analoga disposizione, limitata però al Dipartimento della protezione civile, era stata prevista dall'art. 2 dell'Ordinanza 20/12/2016, n. 427.

Avv. Lorella Martini 17 aprile 2018                    

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