Variazioni di bilancio per arretrati contrattuali al personale dipendente
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiL'avanzo accantonato in sede di rendiconto per una causa per cui il comune ha ricevuto sentenza positiva in appello e per la quale non deve nulla, anzi deve essere rimborsato per le spese legali, può essere svincolato e utilizzato dall'ente durante l'anno? Magari in sede di salvaguardia del bilancio? (cfr. deliberazione Corte dei Conti Veneto, 148/2022/PAR/Comune di Asiago).
Il paragrafo 9.2.10 del principio contabile applicato n. 4/2, dopo aver ricordato che per gli enti locali la quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita dall’accantonamento al FCDE e dagli accantonamenti per passività potenziali (fondi spese e rischi) e che tali quote sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati, prevede espressamente che “”... quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo ...””: in altri termini, allo svincolo della quota del fondo rischi si procede nel momento in cui si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, cioè a decorrere dal venir meno del rischio in quanto presupposto logico fondativo dell’accantonamento stesso, e quindi in qualsiasi momento durante l’esercizio. In linea con tali prescrizioni risulta la delibera della Sezione regionale di controllo del Veneto n. 148/2022 citata nel quesito, che nello specifico conclude affermando che “”... in caso di giudizio concluso a favore dell’ente in maniera definitiva, tale da determinare con certezza la mancanza di necessità del relativo accantonamento, sarà ben possibile liberare la somma dal vincolo e ricomprendere tale quota nell’avanzo libero di amministrazione “”.
Il richiamo finale fatto dai giudici contabili alla possibilità di ricomprendere nella quota libera dell’avanzo di amministrazione l’importo come sopra svincolato comporta però, a parere dello scrivente, che tale effetto non sarà contabilmente possibile in corso di esercizio (con conseguente modifica della composizione del risultato di amministrazione), ma soltanto in occasione del successivo rendiconto: difatti modifiche sostanziali, come quella di far confluire nella quota libera del risultato di amministrazione la quota come sopra svincolata, risultano precluse dal principio generale di intangibilità e immodificabilità del rendiconto e delle sue risultanze, in quanto la giurisprudenza contabile ammette modifiche postume al rendiconto già approvato soltanto se finalizzate alla correzione di errori meramente materiali o nei casi tassativamente previsti da disposizioni di legge (si vedano, tra le tante, Sez. Piemonte n. 117/2018; Sez. Lazio n. 5/2023; Sez. Veneto n. 1/2024; Sez. Marche n. 164/2024).
Si ritiene pertanto che l’importo del fondo rischi possa essere svincolato, mediante specifica deliberazione consiliare, in corso di esercizio, e solo se non utilizzato entro l’anno andrà a confluire nell’avanzo libero in occasione della approvazione del successivo rendiconto.
Le corrispondenti risorse - che seppure svincolate continuano ad essere ricompresa fino al termine dell’esercizio nell’accantonamento per fondo rischi - potranno essere utilizzate nel corso dell’esercizio mediante applicazione al bilancio di tale quota accantonata (ma svincolata), tenendo conto che per effetto dello svincolo tali risorse assumono la natura di fondi liberi; ne deriva che il relativo utilizzo, che formalmente farà riferimento alla quota accantonata del risultato di amministrazione, dovrà in ogni caso rispettare i criteri e l’ordine di priorità che il comma 2 dell’articolo 187 del TUEL prevede per l’utilizzo della quota libera dell’avanzo.
20 giugno 2025
Dott. Ennio Braccioni
Parole chiave: Svincolare, avanzo, accantonamento, passività potenziali, utilizzo, fondo, rischi, contenzioso.
Per i clienti Halley: ricorrente n. QR5593, sintomo n.QR5628
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 8/E del 19 giugno 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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