Parere MIT in materia di incentivi per funzioni tecniche

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Parere 3 giugno 2025, n. 3467

Servizi Comunali Contratti pubblici Forniture e servizi Trattamento economico

28 Giugno 2025

In merito agli incentivi per funzioni tecniche è stato rivolto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un quesito per chiedere, posto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 32 dell'all. II.14 del d.lgs. 36/2023 "Sono considerati servizi di particolare importanza gli interventi di importo superiore a 500.000 euro" e, per le forniture, "Sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro", se l'importo rilevante ai fini della considerazione di servizio o fornitura di particolare rilevanza sia quello posto a base della procedura di gara o quello contrattuale.

Con lo stesso quesito è stato chiesto, poi, se, nell'ipotesi in cui il servizio o la fornitura non siano di particolare rilevanza per importo o per caratteristiche non ricorrendo una delle ipotesi di cui al comma 2 della citata disposizione, e pertanto il direttore dell'esecuzione non debba essere diverso dal RUP (Responsabile unico del progetto), si possa comunque nominare un DEC (Direttore dell’esecuzione) diverso dal RUP, e se tale nomina soddisfi la condizione di cui al comma 2 dell'art. 45 del codice al fine del riconoscimento degli incentivi per le attività tecniche.

 

Emerge che per ciò che concerne i contratti di servizi e forniture, l’applicabilità degli incentivi è contemplata solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione inteso quale soggetto diverso dal RUP.

Con riferimento alla prima questione il Ministero ritiene che, al fine di individuare i servizi o forniture di particolare importanza (per qualità o importo delle prestazioni) per i quali è necessaria la nomina di un direttore dell’esecuzione come figura diversa dal RUP, l’importo di 500.000 Euro al quale fa riferimento l’art. 32, commi 2 e 3 dell’all. II.14, sia l’importo posto a base della procedura di gara e non quello contrattuale, essendo necessario identificare già a monte, e prima dell’avvio della procedura di gara, la tipologia di servizio o fornitura, e verificare i presupposti per l’eventuale nomina del Dec,

 

Rispetto alla seconda, e alla terza questione il Ministero ha dato risposta negativa, in ragione del fatto che il disposto dell’art. 31 dell’all. II.14 va interpretato restrittivamente.

Come precisato anche dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo Campania nella Deliberazione n. 191 del 2023, poiché negli appalti di servizi e forniture, la particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, rappresenta il presupposto applicativo del sistema incentivante, che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento, il ricorrere di tale presupposto deve essere verificato adeguatamente, e in maniera rigorosa e oggettiva.

 

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Servizio contratti pubblici

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