Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
QuesitiSi chiede se, avendo concesso in affidamento la riscossione coattiva dei tributi, gli oneri di riscossione a favore del concessionario e a carico dei contribuenti (d.l. 160/2019 art.1 c.792 e c 803 lett. a e b) sono soggetti ad iva del 22%, diventando così un costo per l'ente in quanto la somma pagata dal contribuente risulterebbe esente iva ma il concessionario li mette in fattura come somme imponibili iva al 22% da pagare all'erario.
Si, si conferma che gli oneri della riscossione spettanti al concessionario sono soggetti ad IVA aliquota 22% per effetto dell’art.38, comma 2, DL. 179/12 che ha eliminato l’esenzione IVA precedentemente prevista dall’art. 10, n. 5, DPR 633/72. Va però precisato che le disposizioni di cui al DM 14/04/2023, emanato in attuazione del comma 803 dell’art. 1, L. 160/19, con l’obiettivo di fissare un limite alle richieste di rimborso delle spese della riscossione nei confronti dei debitori, stabiliscono i costi da addebitare a questi ultimi a titolo di spese di notifica, di spese cautelari ed esecutive, oltre che delle altre spese vive, dei diritti e degli oneri sostenuti per le attività connesse alla riscossione coattiva. Tali quantificazioni però non riguardano il rapporto che lega il concessionario della riscossione all’ente locale; infatti la misura di quanto dovuto a titolo di rimborso delle spese sostenute dal concessionario nel contesto del servizio di riscossione coattiva dei tributi resta invece definita dalle due parti su base pattizia (accordo sulle varie componenti del prezzo del servizio). Solo qualora tali spese fossero sostenute dal concessionario “in nome e per conto” dell’ente locale potrebbero essere a questi riaddebitate senza rilevanza IVA (fuori campo IVA ex art. 15, DPR 633/72); ciò comporterebbe però che i relativi contratti a monte (ad esempio quello con Poste Italiane) fossero stipulati a nome del comune.
18 giugno 2025
Dott. Fabio Bertuccioli
Parole chiave: oneri di riscossione, affidamento, riscossione coattiva, iva
Per i clienti Halley: ricorrente n. QR5584, sintomo n. QR5619
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
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