Notifica tardiva del decreto di cittadinanza italiana e prestazione del giuramento
Risposta della Dott.ssa Tiziana Piola
Risposta del Dott. Giovanni Suppa
QuesitiNotifica tramite piattaforma SEND/PND: alcuni verbali pur essendo stati inviati alla PND a Marzo, hanno lo stato della notifica "CONSEGATO ALLA PND". Entrando nel dettaglio si trova l'indicazione "Consegnato ai Punti di Giacenza" ma SEND non aggiorna la data di notifica. Come si deve registrare la notifica? Con quale data?
1. Introduzione e contesto operativo
Nel vigente schema normativo, il sistema di notificazione tramite la piattaforma digitale SEND (ex Piattaforma Notifiche Digitali PND) rappresenta il canale primario per la trasmissione telematica di atti amministrativi con valore legale, ai sensi del Decreto Legislativo 82/2005 (CAD), come integrato dall’art. 26‑bis (introdotto dal D.L. 76/2020 e regolato da successivi decreti attuativi).
SEND consente ai soggetti destinatari (cittadini o imprese) di ricevere avvisi via PEC, App IO o e‑mail tradizionale, collegati a una pre‑notifica che genera un link con l’istanza disponibile su piattaforma. Il destinatario ha un termine di 5 giorni per accedere, visualizzare e scaricare l’atto; in caso contrario, il sistema procede con la notifica cartacea a mezzo posta ai punti di giacenza dell’indirizzo ANPR di riferimento per il destinatario.
La notifica tramite SEND, quando inviata correttamente a un canale digitale attivo, si perfeziona al momento della ricezione della ricevuta di avvenuta consegna, se il destinatario riceve il link in un canale digitale.
In alternativa, se non vengono scelti canali digitali o non risultano attivi, scatta automaticamente la notifica cartacea al Punto di Giacenza (corrispondente all’indirizzo ANPR). In tale ipotesi, l’atto si considera notificato quando la raccomandata con A/R viene depositata in ufficio postale, ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e dell’art. 149-bis c.p.c..
Effetti giuridici:
In generale, SEND procede con l'invio cartaceo (tramite raccomandata) se il destinatario non accede alla notifica digitale entro 5 giorni, o se non ha indicato un indirizzo PEC o altri recapiti digitali. Se il destinatario non visualizza la notifica tramite app IO o sul portale SEND entro 5 giorni dalla ricezione dell'avviso, o non legge il contenuto della notifica entro 120 ore dall'apertura del link ricevuto via email o SMS, viene avviato l'invio cartaceo. In assenza di un recapito digitale, SEND procede direttamente all'invio cartaceo.
Nel caso descritto, la piattaforma indica soltanto lo stato “Consegnato ai Punti di Giacenza” senza registrare separatamente il perfezionamento cartaceo, poiché il flusso automatizzato non recupera i dati: la data di notifica risulta quindi non imputabile automaticamente a marzo, bensì da collocarsi nella fase effettiva di giacenza.
Corretto criterio per la data:
Pertanto, la notifica non deve essere considerata perfezionata in marzo, ma nel giorno della giacenza cartacea effettiva (deposito con A/R) o, se documentabile, alla data di ritiro da parte del destinatario.
Se la notifica non produce effetti conoscitivi (es. link arrivato ma mai ritirato, giacenza cartacea dispersa), l’amministrazione deve eventualmente rifare la notifica o rischiare la decadenza dell’azione.
Gli effetti sull’intero procedimento sanzionatorio producono le seguenti conseguenze:
Conclusioni e indicazioni operative
Tabella riepilogativa
Stato PND |
Azione richiesta |
Data corretta da registrare |
CONSEGNATO AL PUNTO DI GIACENZA |
Verifica presa giacenza |
Data di deposito presso ufficio postale con A/R |
LINK ricevuto e ritirato |
Nessuna |
Data di ricezione del link (ricevuta di consegna) |
LINK ricevuto ma non ritirato |
Attendi 5 giorni |
Data della compiuta giacenza (notifica cartacea) |
Citazioni giurisprudenziali essenziali
Conclusione: l’atto notificato tramite SEND/PND con indicazione “Consegnato ai Punti di Giacenza”, ma senza data registrata, è regolarmente perfezionato alla data di compiuta giacenza, e deve essere registrato in tal senso. Per il destinatario, produce pienezza di tutti gli effetti nel procedimento sanzionatorio, purché l’atto sia divenuto conoscibile nei tempi e modi indicati dalla normativa. In mancanza, l’amministrazione corre il rischio di vizi procedurali, inutilizzabilità del provvedimento o annullamento giudiziario.
La notifica si perfeziona per “compiuta giacenza” decorsi dieci giorni senza che l’interessato abbia provveduto al ritiro del piego raccomandato. Questo, in sintesi, l’insegnamento reso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 6853 dello scorso 14 marzo 2024, ove la Corte precisa che, in queste ipotesi, la notifica ha raggiunto il suo scopo in quanto la raccomandata informativa è pervenuta nella sfera di conoscenza del destinatario (si ha una notifica giuridicamente valida anche se l'atto, di fatto, non è pervenuto fisicamente al destinatario).
La Polizia Locale dovrebbe essere informata da Poste Italiane (SEND) circa l'avvenuta notifica sia se l'atto viene ritirato prima dei 10 gg di prevista compiuta giacenza sia allo spirare di tale termine mediante comunicazione di avvenuta compiuta giacenza.
Qualora non dovesse pervenire alcuna comunicazione da parte di Poste, si può ragionevolmente considerare l'avvenuta notifica allo spirare del 10° giorno successivo al deposito presso l'ufficio postale.
16 giugno 2025
Dott. Giovanni Suppa
Parole chiave: consegna, punti di giacenza, data, send
Per i clienti Halley: ricorrente n. QS3498, sintomo n.QS3565
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