INPS – Circolare n. 102 del 16 giugno 2025
Servizi Comunali Trattamento pensionisticoArticolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, che ha sostituito l’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato nell’anno 2025 i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata e di pensione anticipata flessibile. Istruzioni operative e contabili
1. Premessa
L’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025), prevede che: “All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 286 è sostituito dal seguente: «286. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Rimane fermo, anche a seguito dell'esercizio della facoltà di cui al presente comma, quanto previsto dall'articolo 14.1, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26»”.
Per effetto della modifica disposta dall’articolo 1, comma 161, della legge di Bilancio 2025, l’incentivo al posticipo del pensionamento introdotto dall’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, legge di Bilancio 2023) [1], è riconosciuto in favore dei lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che, entro il 31 dicembre 2025, maturino il diritto alla pensione anticipata flessibile di cui all’articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, o alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e che scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente.
In ossequio al disposto dell’articolo 1, comma 287, della legge di Bilancio 2023, che demanda la definizione delle modalità attuative della misura all’adozione di un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, è stato emanato il decreto 21 marzo 2023 (di seguito, decreto attuativo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023 [2], alla cui disciplina si rinvia per quanto non illustrato nella presente circolare.
Tanto rappresentato, la novella legislativa di cui alla legge di Bilancio 2025 ha determinato un’estensione della platea dei soggetti che possono accedere all’incentivo in argomento, prevedendo che tale misura possa applicarsi non solo a favore dei lavoratori che maturino il diritto alla pensione anticipata flessibile, come previsto dalla previgente disciplina, ma anche in favore dei soggetti che raggiungano il diritto alla pensione anticipata.
Pertanto, i lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che, avendo maturato entro il 31 dicembre 2025 il diritto alla pensione anticipata flessibile o alla pensione anticipata, scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno la facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Se la facoltà di rinuncia è esercitata precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile o della pensione anticipata, l’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore viene meno a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile o della pensione anticipata. Qualora, invece, la facoltà di rinuncia sia esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per le predette forme di pensionamento, l'obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima (cfr. l’art. 1, comma 3, del decreto attuativo).
La facoltà di rinuncia produce i seguenti effetti:
- il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola. Resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro;
- gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore - che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame - sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte non sono imponibili ai fini fiscali.
Infatti, l’articolo 1, comma 161, della legge di Bilancio 2025 prevede altresì che all’incentivo in trattazione si applica l’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in base al quale non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, imponibile ai fini fiscali, le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo avere maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.
Sul punto, acquisiti i pareri espressi dal Ministero dell’Economia e delle finanze e dall’Agenzia delle Entrate, si precisa che il regime di non imponibilità di cui all’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del TUIR si applica anche ai lavoratori dipendenti iscritti alle forme esclusive dell’AGO.
Tanto premesso, con la presente circolare si illustrano gli adempimenti previdenziali connessi alla misura di incentivo al posticipo del pensionamento e si forniscono istruzioni per la gestione dei medesimi.
2. Facoltà di rinuncia all’accredito contributivo
La facoltà di rinuncia all’accredito contributivo della quota IVS a carico del lavoratore dipendente costituisce il presupposto applicativo dell’incentivo al posticipo del pensionamento.
Fermo restando quanto chiarito in premessa, la rinuncia produce effetto esclusivamente in relazione ai contributi pensionistici dovuti per i periodi di lavoro effettuati dalla data della prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile o della pensione anticipata, in caso di domanda presentata precedentemente a tale data, o dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di rinuncia se la stessa viene inoltrata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile o della pensione anticipata.
In particolare, la facoltà di rinuncia può essere esercitata dal lavoratore dipendente una sola volta nel corso della vita lavorativa, e non può essere esercitata dopo il conseguimento di una pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, o dopo il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, o per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore. Conseguentemente, non hanno facoltà di rinuncia all’accredito della contribuzione coloro che hanno maturato il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o conseguito l’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione.
Infatti, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto attuativo, al verificarsi degli eventi sopra indicati cessa la corresponsione al lavoratore dipendente dell’importo corrispondente alla quota di contribuzione IVS a suo carico, non versata alle gestioni previdenziali di appartenenza per effetto dell’esercizio della facoltà di rinuncia.
La facoltà di rinuncia, inoltre, ha effetto relativamente a tutti i rapporti di lavoro dipendente di cui sia titolare il lavoratore – sia quelli in essere alla data di esercizio della facoltà sia quelli instaurati successivamente a tale data (cfr. l’art. 1, comma 6, del decreto attuativo).
Nelle ipotesi di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell’incentivo viene automaticamente applicata dall’Istituto anche sul nuovo rapporto di lavoro (cfr. l’art. 2, comma 5, del decreto attuativo). In tali casi l’Istituto ne dà comunicazione al nuovo datore di lavoro mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”.
La facoltà di rinuncia è altresì revocabile, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto attuativo. Poiché la facoltà di rinuncia può essere esercitata una sola volta nel corso della vita lavorativa, ne consegue che anche il diritto di revoca a tale facoltà è esercitabile una sola volta nel corso della vita lavorativa.
In caso di revoca, gli effetti decorrono dal primo giorno del mese di paga successivo alla data in cui la stessa è esercitata.
3. Soggetti che possono accedere all’incentivo e decorrenza dell’esonero
Possono accedere all’incentivo di cui all’articolo 1, comma 161, della legge di Bilancio 2025 tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che i datori di lavoro titolari del rapporto assumano o meno la natura di imprenditore.
In particolare, da un punto di vista soggettivo, l’incentivo in oggetto si applica ai lavoratori dipendenti che si trovino, congiuntamente, nelle seguenti condizioni:
- siano iscritti, alla data di esercizio della facoltà di rinuncia, all’AGO o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- maturino i requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile di cui all’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019 o alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011, entro il 31 dicembre 2025;
- non siano titolari di pensione diretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984, a carico, anche pro quota, delle gestioni previste dall’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019;
- non abbiano conseguito il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o l’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione.
Come anticipato in premessa, per effetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, del decreto attuativo, l’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota IVS a carico del lavoratore viene meno a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile o della pensione anticipata in caso di presentazione della domanda in data antecedente alla prima decorrenza utile.
Nel caso in cui la domanda venga presentata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile o della pensione anticipata, l’esonero dal versamento contributivo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà in esame.
Ai fini della decorrenza della pensione anticipata flessibile si richiamano le disposizioni di cui all’articolo 14.1, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 4/2019, come modificate dalle leggi di Bilancio 2024 e 2025, che prevedono una disciplina diversificata in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a seconda della natura del datore di lavoro, pubblico o privato, e della gestione a carico della quale è liquidato il relativo trattamento pensionistico.
In particolare, per i soggetti che maturano 41 anni di anzianità contributiva e 62 anni di età negli anni 2024 e 2025, il trattamento pensionistico decorre trascorsi i seguenti termini:
- sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi;
- nove mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Con riferimento ai requisiti maturati nell’anno 2025 la decorrenza della pensione per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi non può essere anteriore al 1° settembre 2025, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, o al 2 agosto 2025, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO. Diversamente, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, la decorrenza della pensione non può essere anteriore al 2 ottobre 2025, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO, o al 1° novembre 2025, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.
La pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011 decorre trascorsi tre mesi dalla maturazione del requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
Per effetto di quanto dispone l’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2024, per i soggetti la cui pensione è liquidata a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG, il trattamento pensionistico anticipato decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, o trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025. Le nuove decorrenze non trovano applicazione per i soggetti che accedono ai trattamenti pensionistici anticipati con il cumulo dei periodi assicurativi.
4. Assetto, misura e durata dell’incentivo
L’incentivo in oggetto consiste nell’abbattimento totale della quota di contribuzione IVS dovuta dal lavoratore, compreso l’eventuale contributo aggiuntivo IVS [3] (cfr. il messaggio n. 4558 del 19 dicembre 2023), che viene interamente corrisposto al lavoratore, dal datore di lavoro, con la retribuzione. Le somme così corrisposte non sono imponibili ai fini contributivi.
Inoltre, come anticipato al paragrafo 1 della presente circolare, l’articolo 1, comma 161, della legge di Bilancio 2025 prevede che all’incentivo in oggetto si applica la disciplina di cui all’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in base alla quale non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, imponibile ai fini fiscali, le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo avere maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.
Sotto il profilo temporale, l’incentivo in oggetto cessa di produrre effetti al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:
- esercizio della revoca della facoltà di rinuncia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo;
- al raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o dell’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione;
- al conseguimento di una pensione diretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984, a carico, anche pro quota, delle gestioni previste dall’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019.
5. Condizioni di spettanza dell’incentivo
L’incentivo in argomento, sostanziandosi nell’abbattimento totale della quota di contribuzione IVS dovuta dal lavoratore, non assume la natura di incentivo all’assunzione; di conseguenza, il medesimo, non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Inoltre, operando l’incentivo sulla sola quota IVS a carico del lavoratore, lo stesso non comporta benefici in capo al datore di lavoro e, pertanto, non è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Effetti sui trattamenti pensionistici
Ai fini pensionistici, i periodi durante i quali il lavoratore usufruisce del beneficio in esame comportano una riduzione dell’aliquota di finanziamento e di computo di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non incidono sulla retribuzione pensionabile.
Al riguardo, si precisa che la fruizione del beneficio in esame non modifica la determinazione dell’importo delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo, le quali sono determinate sulla base della retribuzione pensionabile, in applicazione delle disposizioni normative vigenti per la gestione pensionistica a carico della quale è liquidato il relativo trattamento pensionistico.
Con riferimento, invece, alla quota di pensione contributiva, l’esonero produce effetti sul montante contributivo individuale che viene determinato applicando alla base imponibile, per i periodi interessati dall’incentivo, l’aliquota di computo nella percentuale prevista a carico del datore di lavoro.
7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
Sotto il profilo soggettivo, l’incentivo in trattazione è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia del settore pubblico che privato, e trova applicazione sulla sola quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori che, pur avendo maturato i requisiti di accesso alla pensione anticipata flessibile o alla pensione anticipata, scelgano di posticipare il pensionamento e proseguire nello svolgimento dell’attività lavorativa dipendente.
Di conseguenza, in relazione alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, l’incentivo in trattazione si caratterizza come intervento generalizzato, ossia potenzialmente rivolto a tutti i rapporti di lavoro, instaurati in ogni settore economico del Paese e le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale.
Per le sue caratteristiche la norma non risulta, conseguentemente, idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale.
Inoltre, poiché l’incentivo in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato in quanto trattasi di un’agevolazione usufruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.
Per le ragioni di cui sopra, la disciplina dell’incentivo in commento non è sussumibile tra quelle disciplinate dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativamente agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali. Pertanto, l’applicazione della predetta misura agevolativa non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e alla sua registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
8. Coordinamento con altri incentivi
L’incentivo al posticipo del pensionamento si sostanzia nel mancato versamento della quota IVS a carico del lavoratore, compreso l’eventuale contributo aggiuntivo IVS, e nell’erogazione dei corrispondenti importi direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione.
L’incentivo in argomento pertanto risulta, da un lato, applicabile contestualmente alle misure agevolative che operano sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previste dalla legislazione vigente, dall’altro, non è strutturalmente compatibile con eventuali esoneri dal versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore, in quanto il mancato versamento della quota IVS esclude l’applicabilità delle agevolazioni su tale quota.
Al riguardo, infatti, si osserva che la disposizione di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto attuativo, secondo la quale, in caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi, l’incentivo è erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero, costituisce una previsione avente carattere di specialità.
Ne deriva che, nelle diverse ipotesi in cui, per il rapporto di lavoro, sia già previsto un abbattimento totale o parziale della quota di contribuzione a carico del lavoratore [4], l’incentivo al posticipo del pensionamento non può trovare applicazione.
9. Procedura di riconoscimento
Ai sensi dell’articolo 2 del decreto attuativo, il lavoratore che intende avvalersi dell’incentivo al posticipo del pensionamento deve darne comunicazione all’INPS, che provvede alla verifica dei requisiti di spettanza dell’incentivo.
Al riguardo, nel rinviare al contenuto nei messaggi n. 2426 del 28 giugno 2023, n. 2506 del 4 luglio 2024 e n. 799 del 5 marzo 2025, si precisa che è condizione preliminare al riconoscimento dell’incentivo la verifica del requisito di accesso alla misura.
Dopo avere ricevuto la domanda di riconoscimento dell’incentivo al posticipo del pensionamento, l’Istituto verifica, pertanto, il raggiungimento da parte del lavoratore dei requisiti minimi pensionistici per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile o della pensione anticipata e, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta o dalla data di acquisizione della eventuale documentazione integrativa necessaria, comunica al lavoratore l’esito della domanda e al datore di lavoro, mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”, l’accoglimento della stessa.
Solo all’esito dell’avvenuta comunicazione da parte dell’Istituto al datore di lavoro, lo stesso può procedere con gli adempimenti a proprio carico, ossia a non effettuare il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore e all’eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni pensionistiche già versate, secondo le indicazioni di cui ai successivi paragrafi.
10. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens
I datori di lavoro devono continuare a esporre i lavoratori fruitori dell’incentivo relativo al posticipo del pensionamento valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre la riduzione spettante devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il codice causale già in uso “L577”, che assume il più ampio significato di “Incentivo al posticipo del pensionamento art.1, co.286, L. n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) e art.1, co.161, L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025)”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
- nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno e il mese di riferimento del conguaglio;
- nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativa al mese di riferimento;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato della contribuzione a carico del lavoratore, relativo alla specifica competenza.
La quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso UniEmens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. Si precisa che in caso di fruizione dell’incentivo in argomento non è necessario compilare i campi sopra riportati.
Qualora il datore di lavoro per i periodi antecedenti abbia applicato l’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale, può recuperare tale importo utilizzando l’elemento <RecuperoAggRegolarizz> nella denuncia di dicembre 2025 o gennaio 2026.
11. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosPA> del flusso UniEmens
Per l’esposizione dei dati degli iscritti alla Gestione pubblica beneficiari dell’incentivo al posticipo del pensionamento in argomento, si confermano le indicazioni fornite con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023, che prevedono la compilazione dell’elemento <Contributi> della Gestione pensionistica con l’importo complessivo dei contributi commisurati all’imponibile dichiarato e all’aliquota vigente, comprensivo sia della quota a carico del datore di lavoro che di quella a carico del lavoratore.
Rimane invariata, quindi, l’esposizione del beneficio relativo al mancato versamento della quota a carico del lavoratore, con la compilazione degli elementi di <RecuperoSgravi> così come già previsto:
- <AnnoRif>;
- <MeseRif>;
- <CodiceReupero>;
- <AltroImponibile>;
- <Importo>.
Per l’anno 2025 è possibile utilizzare il solo codice recupero “53” che, in virtù delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 161, della legge di Bilancio 2025, assume il significato di: “Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento art.1, c. 286, L. n. 197 del 2022 e art. 1, c. 161, L. 30 dicembre 2024, n. 207”.
Diversamente, non è più in uso il codice recupero “52”,avente il significato di: “Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022 in presenza di esoneri per articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e articolo 39 comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”, che prevedeva la contemporanea presenza di sgravi contributivi a favore del lavoratore, non più vigenti.
Come anticipato, la quota di contribuzione oggetto di esonero comprende anche l’eventuale contributo aggiuntivo IVS nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile previsto dall’articolo 3-ter del decreto-legge n. 384/1992.
12. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens
I datori di lavoro agricoli devono continuare a esporre, confermando le indicazioni già fornite con la circolare n. 82/2023, i nominativi dei lavoratori autorizzati per i quali spetta l’incentivo al posticipo del pensionamento valorizzando, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:
Per dichiarare l’importo dell’esonero relativo a competenze pregresse, che spetta per i lavoratori indicati con il <CodAgio> “PP”, devono essere valorizzati i seguenti elementi:
Confermando quanto precisato con il messaggio n. 4558/2023, per cui la quota di contribuzione oggetto di esonero comprende anche l’eventuale contributo aggiuntivo IVS nella misura di un punto percentuale, in caso di fruizione dell’incentivo in argomento, i datori di manodopera agricola non devono valorizzare il codice “6” nell’elemento <TipoRetribParticolare> della sezione “PosAgri” del flusso UniEmens e il relativo campo <Retribuzione> per dichiarare la quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile.
Qualora il datore di lavoro per periodi antecedenti abbia dichiarato tale quota di retribuzione, può recuperare l’importo relativo all’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale, sommando tale contribuzione all’importo dichiarato nell’elemento <Retribuzione> relativo al codice agevolazione “PA”, avente il significato di: “Recupero arretrati 2023/2024 PP Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022 e art.1, co.161, L. 207/2024”.
13. Modalità di applicazione per i rapporti di lavoro domestico
In caso di accoglimento della domanda, il datore di lavoro - ricevuta la comunicazione dell’esito da parte dell’Istituto - può generare dal “Portale dei pagamenti” gli avvisi di pagamento “PagoPA”, con l’importo ricalcolato della contribuzione dovuta senza la quota a carico del lavoratore.
Nel caso in cui la decorrenza dell’esonero cada all’interno di un trimestre solare, il datore di lavoro deve generare due distinti avvisi di pagamento “PagoPA”, uno per i mesi precedenti alla decorrenza dell’esonero (con importo comprensivo della quota a carico del lavoratore) e uno per il periodo successivo (senza quota a carico del lavoratore). È necessario generare due distinti avvisi di pagamento “PagoPA” anche in caso di revoca della facoltà di rinuncia da parte del lavoratore.
Si riportano, di seguito, le tabelle relative agli importi dei contributi.
A. Senza contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO |
||
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 9,48
oltre € 9,48 fino a € 11,54
oltre € 11,54 |
€ 8,40
€ 9,48
€ 11,54
|
€ 1,26 (0,00) (2)
€ 1,42 (0,00) (2)
€ 1,72 (0,00) (2) |
€ 1,27 (0,00) (2)
€ 1,43 (0,00) (2)
€ 1,74 (0,00) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 6,11 |
€ 0,91 (0,00) (2) |
€ 0,92 (0,00) (2) |
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (cfr. l’art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) Quota a carico del lavoratore non dovuta ai sensi dell’articolo 1, commi 286 e 287, della legge di Bilancio 2023.
B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO |
||
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 9,48
oltre € 9,48 fino a € 11,54
oltre € 11,54 |
€ 8,33
€ 9,40
€ 11,45
|
€ 1,37 (0,00) (2)
€ 1,55 (0,00) (2)
€ 1,89 (0,00) (2) |
€ 1,38 (0,00) (2)
€ 1,56 (0,00) (2)
€ 1,90 (0,00) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 6,11 |
€ 1,00 (0,00) (2) |
€ 1,01 (0,00) (2) |
(1) Il contributo CUAF non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (cfr. l’art. 1 del D.P.R. n. 1403/1971).
(2) Quota a carico del lavoratore non dovuta ai sensi dell’articolo 1, commi 286 e 287, della legge di Bilancio 2023.
14. Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili dell’incentivo in argomento, previsto dall’articolo 1, comma 161, della legge di Bilancio 2025, si rappresenta che le procedure di ripartizione contabile accoglieranno per le gestioni interessate, nei conti dedicati alle rilevazioni dei contributi, quale rettifica contabile delle entrate, l’importo dell’incentivo al posticipo del pensionamento, corrispondente alla quota a carico del lavoratore, valorizzato nei codici indicati nei paragrafi precedenti per le rispettive procedure.
[1] L’Istituto ha fornito indicazioni sull’incentivo al posticipo del pensionamento introdotto dalla legge di Bilancio 2023 con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023.
[2] Il comma 5 dell’articolo 1 del decreto 21 marzo 2023 è stato corretto con comunicato del 20 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2023.
[3] L’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 1993, a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10 per cento, un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.
[4] Ad esempio, articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, secondo cui “le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero” e allo sgravio disciplinato dall’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione e imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 457/1997.
Fonte: INPS
--> Per approfondire:
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
INPS – 29 maggio 2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: