Obbligo di contestazione o notifica del verbale per violazione dell’art. 192, comma 1, C.d.S.

Risposta del Dott. Giovanni Suppa

Quesiti
di Suppa Giovanni
20 Giugno 2025

Il verbale per la violazione dell'art. 192 c. 1 del Codice della strada, relativa al conducente che non si ferma nonostante l’invito rivolto dagli organi di polizia stradale e che non prevede il pagamento in misura ridotta, va comunque contestato al trasgressore successivamente raggiunto e fermato o, in caso contrario, notificato, rispettivamente ai sensi degli articoli 200 e 201 della suddetta normativa?

 

Risposta

L'art. 192, comma 1, del Codice della Strada impone al conducente di un veicolo l'obbligo di fermarsi all’invito rivolto dagli organi di polizia stradale. La sua violazione configura una condotta particolarmente grave sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, tanto che il legislatore, con l’intervento innovativo apportato dalla Legge 23 novembre 2023, n. 168, ha ulteriormente evidenziato che alla violazione non si applichi il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 202 C.d.S.

Tuttavia, l’assenza della facoltà di oblazione amministrativa non esonera l’amministrazione procedente dal rispetto delle garanzie procedurali previste dagli artt. 200 e 201 del Codice della Strada, a tutela del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

L’art. 200 C.d.S. stabilisce un principio generale secondo cui la violazione va contestata immediatamente, ove possibile, al trasgressore e alla persona obbligata in solido, mediante la redazione di apposito verbale. Tale obbligo costituisce il presidio minimo delle garanzie difensive dell’interessato, garantendo un confronto immediato con l’accertatore e l’immediata cognizione dei fatti.

Sul punto è intervenuta più volte la giurisprudenza di legittimità, affermando che la contestazione immediata rappresenta una modalità ordinaria e necessaria, dalla quale l’amministrazione può derogare solo in presenza di obiettive impossibilità, da motivarsi nel verbale notificato successivamente. Si veda, tra le altre, Cass. Civ., Sez. II, 20 aprile 2018, n. 9854, la quale ha affermato:

«In tema di violazioni al codice della strada, la contestazione immediata costituisce regola generale e la sua omissione deve essere giustificata da motivi oggettivi che devono risultare dal verbale».

In tal senso, anche Cass. Civ., Sez. II, 15 ottobre 2015, n. 21016, ha ribadito che:

«La mancata contestazione immediata della violazione, non motivata nel verbale notificato, determina l’illegittimità dello stesso per violazione del diritto di difesa».

Nel caso della violazione dell’art. 192, comma 1, ove il conducente non si fermi all’invito, la contestazione immediata è per definizione non possibile nel momento dell'accertamento, poiché il veicolo si sottrae al controllo. Tuttavia, ove il trasgressore sia inseguito dagli agenti di polizia e successivamente identificato e fermato, la contestazione deve comunque essere effettuata senza ritardo, in adempimento all’art. 200 C.d.S., nella forma della contestazione differita personale.

Nel caso in cui la contestazione non possa avvenire immediatamente o successivamente in presenza, l’organo accertatore è tenuto a seguire la procedura di cui all’art. 201 C.d.S., mediante notifica del verbale entro 90 giorni dall’accertamento, salva la presenza di giustificati motivi (Cass. Civ., Sez. II, 22 settembre 2021, n. 25774).

L’esclusione per il trasgressore di beneficiare del pagamento in misura ridotta non ha alcun effetto sull’obbligo di contestazione (immediata o differita), che rimane regolata dalle disposizioni generali di cui agli artt. 200 e 201 C.d.S., a meno che il legislatore non preveda una deroga espressa, che non sussiste nel caso in esame.

In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che la natura “non oblativa” di una violazione non incide sul dovere dell’amministrazione di notificare il verbale, né può determinare una forma semplificata o automatica del procedimento. A tal proposito si richiama Cass. Civ., Sez. II, 10 gennaio 2014, n. 333, secondo cui:

«L’esclusione dell’oblazione non comporta l’automatica legittimità di una contestazione non immediata o di una mancata notificazione del verbale al trasgressore: restano salvi tutti gli obblighi procedurali imposti dalle norme generali».

Pertanto, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato, si deve affermare quanto segue:

  • La violazione dell’art. 192, comma 1, C.d.S. deve essere contestata immediatamente ove possibile (art. 200 C.d.S.), o notificata successivamente nei casi in cui la contestazione immediata non sia materialmente realizzabile (art. 201 C.d.S.);
  • L’esclusione della possibilità di pagamento in misura ridotta non influisce sugli obblighi procedurali di contestazione e notificazione;
  • La contestazione immediata, se successivamente possibile mediante il fermo e l’identificazione del conducente, deve essere comunque effettuata in forma personale;
  • In mancanza di contestazione immediata o personale, la notifica del verbale è obbligatoria nel termine perentorio di 90 giorni (se il soggetto destinatario è residente in Italia), a pena di decadenza del potere sanzionatorio;

 

In definitiva, la violazione dell’art. 192, comma 1, nonostante la sua gravità e la sua natura “non oblativa”, non è sottratta al principio di legalità e alle garanzie procedurali sancite dagli articoli 200 e 201 C.d.S. e ribadite dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione.

 

 

16 giugno 2025

Dott. Giovanni Suppa

 

Parole chiave: verbale, articolo 192, comma 1, cds, pagamento, misura ridotta, contestato, notificato

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