Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
QuesitiUno straniero è stato cancellato (per errore) per l'estero nel 2021 solo sulla base della richiesta di cancellazione da parte del proprietario dell'alloggio con lui convivente. Il cittadino straniero, ora residente in altro Comune, si è presentato per un certificato storico dichiarando di non essere mai tornato in Marocco e ha comunicato che si rivolgerà ad un legale.
Presumendo che ora non si possa più sanare la posizione, si chiede quali sono le eventuali responsabilità di questo Ufficio e cosa fare ora.
L’articolo 13 del dPR 30 maggio 1989, n. 223, rubricato come “Dichiarazioni anagrafiche” dispone all’articolo 1 lettera a) che “Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'articolo 6 del presente regolamento concernono il trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero”.
L’articolo 6 comma 1 riporta che “Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia”.
Dalla lettura di questi due articoli ne consegue che la cancellazione per l’estero di un cittadino straniero può essere effettuata dall’ufficiale d’anagrafe se, e solo se, la dichiarazione viene resa dall’interessato e non da terze persone.
Le terze persone possono solamente segnalare l’assenza dal luogo di dimora abituale del cittadino e sarà puoi cura dell’ufficiale d’anagrafe procedere agli opportuni accertamenti che potranno portare all’apertura di un eventuale procedimento per irreperibilità accertata.
Ora, l’affermazione “che ora non si possa più sanare” non è completamente corretta.
Qualora la cancellazione anagrafica per emigrazione all’estero del cittadino straniero ha le caratteristiche dell’illegittimità in quanto il soggetto non era affatto emigrato all’estero anche se ha abbandonato da diverso tempo l’abitazione, il provvedimento di cancellazione non solo può, ma deve essere annullato in autotutela ai sensi degli articoli 21-octies e 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
La norma prevede un limite massimo di 12 mesi dall'adozione del provvedimento SOLO per i "provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici"; non è il caso dei provvedimenti anagrafici, di nessun tipo, i quali, pertanto, possono essere annullati senza limiti temporali.
I presupposti per l'annullamento di un provvedimento in autotutela sono:
- l'illegittimità del provvedimento: la cancellazione anagrafica è stata effettuata anche se il cittadino non era emigrato all’estero o la dichiarazione di cancellazione è stata resa da soggetto non titolare;
- la sussistenza di ragioni di interesse pubblico: trattandosi di provvedimento illegittimo il cui annullamento non comporta conseguenze negative in relazione ad altri interessi pubblici, anche questo requisito è sicuramente garantito;
- un termine ragionevole: non vi sono elementi per ritenere il contrario; vero è che più tempo trascorre, e maggiore deve essere la cautela del pubblico ufficiale al quale viene chiesto di annullare il provvedimento; tuttavia, nel caso di specie, non sembrano esservi elementi che facciano ritenere il termine irragionevole;
- la considerazione di eventuali interessi dei destinatari e dei controinteressati.
Trattandosi quindi di nuovo procedimento amministrativo, è evidente che l’interessato e i contro-interessati andranno avvisati con idonea comunicazione di avvio del procedimento di annullamento come previsto dall’articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, affinché possano segnalare il loro eventuale dissenso motivato entro il termine assegnato (solitamente 10 giorni dalla ricezione).
Quindi, operativamente, si acquisirà dal cittadino la richiesta di annullamento in autotutela del procedimento di cancellazione per emigrazione all’estero in data X alla quale potrà anche essere allegata la documentazione comprovante la sua permanenza sul territorio nazionale.
A questo punto si potrà procedere ma occorrerà la fattiva collaborazione dell’ufficiale d’anagrafe del comune di attuale residenza, occorrerà operare cosi per dare le giuste sequenze temporali:
Qualora si dovessero incontrare difficoltà con il sistema ANPR si consiglia di contattare il call center di SOGEI per capire se e come sarà possibile gestire al meglio la situazione per poter garantire la giusta sequenza temporale degli eventi.
13 Giugno 2025
Andrea Dallatomasina
Parole chiave: cancellazione, estero, straniero, errore, autotutela
Per i clienti Halley: ricorrente n. QD3838, sintomo n. QD3875
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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