Acquisto della cittadinanza italiana per lo straniero divenuto maggiorenne ex art. 4, comma 2, Legge n. 91/92

Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai

Quesiti
di Mugnai Roberta
16 Giugno 2025

Cittadina straniera, nata in Italia il 18/06/2006. In questi anni ha sempre risieduto in Italia tranne per due mesi a causa di una cancellazione per irreperibilità avvenuta in data 30.05.23 dal Comune X (poi reiscritta in data 14.07.23 per ricomparsa nel nostro Comune).

In data 9.01.2025 presenta domanda di cittadinanza allegando dichiarazioni sostitutive di un cittadino italiano, di un cittadino parente diretto e dei genitori residenti nel Comune dove si dichiara che la cittadina in questione era residente dal 20/05/2023. La domanda può essere accolta?

Risposta

La richiesta di acquisto di cittadinanza ex art. 4 punto 2 Legge n.91/92 prevede che “Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.”

A seguito di alcune sentenze di accoglimento di ricorsi di richiedenti la cittadinanza italiana dopo il rifiuto dell’Ufficiale dello stato civile, il Ministero dell’Interno con circolare n. 22 del 7 novembre 2007 ha dato disposizioni per la copertura dei periodi di non iscrizione anagrafica con la dimostrazione della presenza del soggetto interessato sul territorio italiano.

La dimostrazione dell’effettiva presenza, però, può essere data soltanto con prove documentali non per testimonianza (prova che può essere valutata soltanto dalla magistratura), perciò le dichiarazioni sostitutive prodotte dalla cittadina straniera non possono essere prese in considerazione.

Trattandosi di un periodo molto breve, ove l’interessata non potesse dimostrare la presenza con documentazione sanitaria o scolastica (compresa la partecipazione a corsi privati di qualunque argomento o prove d’esame), suggerisco di farsi portare il passaporto straniero (documento che come cittadina extracomunitaria residente in Italia dovrebbe avere)  per controllare che non ci siano timbrature di uscita dall’Italia nel periodo di mancata iscrizione anagrafica e se non ci sono timbrature, secondo la mia opinione, potrebbe essere documentazione sufficiente per poter procedere con la richiesta ufficiale di cittadinanza ex art. 4 punto 2 Legge n. 91/92.

 

11 Giugno 2025

Dott.ssa Roberta Mugnai

 

Parole chiave: cittadinanza, maggiorenne, art 4, straniero, interruzioni

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