Nei concorsi per i volontari del servizio civile nazionale vale la riserva del 15%
Tar Lazio, sentenza n. 12019 del 18 giugno
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiSi chiede se e' possibile aggiudicare al secondo in graduatoria l'affidamento della gestione di una casa di riposo(servizi sociali) atteso che non si e' addivenuti all'aggiudicazione definitiva con l'operatore economico vincitore per motivi burocratici non attribuibili a quest'ultimo. Si precisa che sono superati i 180 giorni dalla presentazione dell'offerta e ad oggi l'operatore economico a cui e' stata attribuita l'aggiudicazione provvisoria ha espresso chiara rinuncia con nota indirizzata alla stazione appaltante.
Per completezza si riporta di seguito quanto indicato nel disciplinare di gara alle voci: "offerta vincolante e scorrimento delle graduatoria".
Offerta vincolante: L’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, ai sensi del comma 4 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. Scorrimento della graduatoria: Nell’ipotesi che precede e, in generale, se l’affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l’Amministrazione potrà procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare il servizio al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria. La stazioni appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. In questo caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
La rinuncia equivale a decadenza agli effetti dello scorrimento, per cui si ritiene possibile qust’ultimo, previa valutazione della convenienza economica, in ragione della previsione della lex specialis. Del resto, il termine di 180 gg. è funzionale alla garanzia per la sottoscrizione, ma non impedisce che l’Ente valuti la situazione di fatto in ragione del miglior perseguimento del pubblico interesse.
Dott. Eugenio De Carlo 17/04/2018
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