Utilizzo quote accantonate dell’avanzo presunto per finanziamento di debiti fuori bilancio

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
12 Giugno 2025

In assenza di bilancio di previsione 2025/2027 approvato è possibile che la giunta municipale adotti una variazione di bilancio per prelevare delle somme dal fondo spesa per eventuali debiti fuori bilancio? Sono state presentate alcune proposte di deliberazione di riconoscimento DFB derivanti da sentenze esecutive e nell’apposito capitolo di bilancio manca la copertura finanziaria mentre vi sono delle somme accantonate nel fondo accantonamento possibili debiti fuori bilancio.

Risposta

In mancanza di più precise indicazioni, si ritiene che il richiamo alle “”somme accantonate nel fondo accantonamento possibili debiti fuori bilancio”” faccia riferimento all’accantonamento disposto in occasione dell’ultimo rendiconto approvato.

Ciò premesso, si evidenzia che l’utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall’ultimo consuntivo approvato è sempre consentito con il bilancio di previsione o, nel corso dell’esercizio, con provvedimento di variazione al bilancio (paragrafo 9.2.10 del principio contabile applicato n. 4/2);  il TUEL precisa inoltre che tale utilizzo è consentito anche in caso di esercizio provvisorio (articolo 187, comma 3, secondo periodo). Tale possibilità è da ritenersi consentita, a parere dello scrivente, anche se l’ente si trova, anziché in esercizio provvisorio, in gestione provvisoria, come è il caso di codesto ente, in quanto risulta abbondantemente scaduto il termine del 28 febbraio 2025, stabilito con il decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2024, per la approvazione del bilancio di previsione.

Qualora non sia stato approvato il rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso (2024), il risultato di amministrazione è solamente presunto: per l’utilizzo delle relative quote accantonate o vincolate il TUEL prevede che:

- esso è consentito sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente;

- è richiesta la previa approvazione da parte della Giunta del prospetto del risultato di amministrazione presunto.

Qualora l’ente presenti un disavanzo di amministrazione, l’utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate dell'avanzo di amministrazione dovrà in ogni caso rispettare i limiti stabiliti dai commi 897 e 898 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019).

Nei limiti e alle condizioni sopra ricordate la giunta comunale potrà disporre l’utilizzo della quota come sopra accantonata nel risultato di amministrazione dell’ultimo rendiconto approvato.

 

9 giugno 2025                                                                                     

Dott. Ennio Braccioni

 

Parole chiave: utilizzo, avanzo presunto, debiti, fuori bilancio

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