Rinnovo durata di un accordo quadro quando è esaurito l'importo iniziale

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
11 Giugno 2025

In caso di accordo quadro tra stazione appaltante ed operatore economico, es. di durata di 2 anni ed un importo di 50.000, è possibile una volta passati i 2 anni ed aver esaurito l'importo iniziale, fare un rinnovo per ulteriori 2 anni fino ai 4 anni, consentiti dall'art 59? O non è possibile perché dipende dall'aver terminato l'importo iniziale?

Risposta

L’articolo 59 stabilisce che: “La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati.”

La norma non parla espressamente di "importo massimo", ma nella prassi e nella documentazione contrattuale, gli accordi quadro sono quasi sempre limitati sia da una durata temporale sia da un importo massimo complessivo (solitamente si esauriscono al raggiungimento del primo dei due limiti).
Se l’importo massimo (50.000 €) è raggiunto prima dei 2 anni:

  • L’accordo quadro si considera esaurito al raggiungimento dell’importo, anche se la durata non è ancora scaduta,
  • Non è automaticamente rinnovabile solo perché non sono ancora passati 4 anni.

Per un eventuale rinnovo:

  • Deve essere previsto espressamente negli atti di gara originari (avviso, documentazione, capitolato).
  • Deve avvenire nel rispetto dei principi del Codice, in particolare:
    • divieto di modifiche sostanziali (art. 120),
    • trasparenza e concorrenza,
    • rispetto dei limiti massimi già comunicati (es. nei CUP/CIG e nelle previsioni di bilancio).

Se non previsto all’origine, un "rinnovo" per altri 2 anni con un nuovo importo non sarebbe legittimo. In tal caso, si deve procedere con una nuova procedura di affidamento (es. un nuovo accordo quadro).

 

Ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Codice, D. Lgs. 50/2016, “la durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro.” Ciò non vuol dire che la durata del singolo contratto applicativo non possa superare il termine massimo di durata dell’accordo quadro, fermo restando l’evenienza che lo stesso sia stipulato entro il termine di vigenza dell’accordo quadro medesimo.
In casi eccezionali, secondo le FAQ ANAC, è consentito fissare una durata dell’accordo quadro superiore ai limiti previsti dalla norma, ma detti casi, debitamente motivati, devono essere collegati a particolari esigenze dell’appalto connaturate all’oggetto della prestazione; potrebbero, ad esempio, presentarsi quando gli operatori economici hanno necessità per l’esecuzione dell’appalto di un preventivo approvvigionamento di materiali, che devono essere disponibili in qualsiasi momento per tutta la durata dell’accordo quadro, il cui ammortamento è superiore a quattro anni.

In ogni caso, come ritenuto dalla giurisprudenza eurounitaria (Corte di giustizia europea, Sez. IV, 17/6/2021 n. C-23/20) sussiste l'obbligo di indicare, nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, da un lato, la quantità stimata o il valore stimato e, dall’altro, la quantità massima o il valore massimo dei prodotti da fornire nell’ambito di un accordo quadro.

 

9 Giugno 2025

 

Dott. Eugenio De Carlo

Avv. Simonetta Cipriani

 

Parole chiave: accordo quadro, rinnovo, importo, durata, art 59

Per i clienti Halley: ricorrente n. QS3483, sintomo n. QS3551

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