Versamento degli oneri assicurativi per il sindaco in aspettativa non retribuita
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
INPS – Messaggio n. 1796 del 6 giugno 2025
Servizi Comunali Assegno unico e universaleCon la circolare n. 76 del 10 agosto 2023 sono state fornite indicazioni per l’integrazione della domanda di Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) in caso di decesso di uno dei genitori a partire dal 1° giugno 2023 e, nel caso più grave, di decesso di entrambi i genitori o dell’unico genitore per i nuclei monogenitoriali.
In particolare, al paragrafo 4.1 della citata circolare n. 76/2023 è stata illustrata l’implementazione del servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico”, disponibile sul sito istituzionale, per consentire al genitore superstite, dichiarato in domanda come “Altro genitore”, di subentrare nella domanda originaria decaduta per decesso del genitore richiedente.
Con il presente messaggio si comunica l’implementazione del citato servizio per consentire al genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria di subentrare nella domanda monogenitoriale originaria decaduta.
1. Subentro del genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria del genitore richiedente deceduto
Nella fase di presentazione della domanda dell’AUU da parte del genitore superstite, il servizio in argomento rileva che il codice fiscale del figlio è presente in una domanda decaduta per decesso dell’unico genitore indicato in domanda e consente quindi di selezionare l’opzione per il subentro nella domanda originaria.
In caso di subentro, il genitore richiedente è identificato come “genitore unico” con motivazione “Altro genitore deceduto/a” ed è assicurata, previa verifica dei requisiti, la continuità nell’erogazione delle mensilità dell’AUU con l’accredito automatico delle mensilità non erogate per decadenza della domanda originaria. Il subentro può essere effettuato entro un anno dalla data di decesso del genitore.
Ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell’assegno per i genitori titolari di redditi da lavoro (cfr. il paragrafo 4.1, lettera d), della circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 e il messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022), per un periodo massimo di cinque anni dalla data del decesso dell’altro genitore, prevista dall’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, il genitore superstite titolare di redditi da lavoro deve dichiarare in domanda che il genitore deceduto risultava, al momento del decesso, lavoratore o pensionato.
Fonte: INPS
--> Per approfondire:
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Nota 9 maggio 2022, n. 4040
Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Nota 4 aprile 2022, n. 3174
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