Correzione o rettifica su atto di nascita estero di neo cittadino italiano in cui risulta mancante cognome della madre

Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai

Quesiti
di Mugnai Roberta
11 Giugno 2025

È stato trascritto nel 2015 un atto di nascita dal Marocco per un neo cittadino italiano; nella trascrizione, come sull'originale, la madre è stata indicata solo con il nome.

Oggi il cittadino chiede la correzione dell'atto trascritto in Italia affinché si riporti anche il cognome della madre e per ciò produce apposite attestazioni consolari.

Essendo lui già italiano si può apportare ora un'annotazione ai sensi dell'art. 98 o il cittadino deve chiedere in procura la rettifica dell'atto?

Risposta

In molti Paesi, negli atti di nascita, non vengono riportate le generalità complete dei genitori. Spesso viene omesso il cognome dei genitori in quanto, per quell’ordinamento, è deducibile da altri elementi dell’atto stesso oppure non è rilevante.

Ovviamente l’atto redatto all’estero, nel momento che viene prodotto per la trascrizione dopo l’acquisto da parte di un soggetto della cittadinanza italiana, viene trattato come documento ufficiale prodotto per la redazione di un atto pubblico in un pubblico Registro ed il suo contenuto deve essere riportato così com’è senza nessuna attività deduttiva.

L’Ufficiale dello stato civile, infatti, svolge un’attività priva di discrezionalità amministrativa ed opera con atti tipici a contenuto obbligatorio. Dunque, l’Ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l’atto di nascita redatto in Marocco non poteva che trascriverlo così come era e non ha commesso alcun errore nella trascrizione; d’altronde neppure chi ha redatto l’atto di nascita in Marocco ha probabilmente commesso un errore, avendo eseguito il proprio lavoro attenendosi all’ordinamento di quel Paese.

Quanto premesso per catalogare il tipo di richiesta che sta facendo adesso il cittadino. Questo cittadino non può chiedere la correzione di un errore, perché non c’è stato errore, ma chiede, invece, la rettifica per integrazione del contenuto del suo atto di nascita nella trascrizione in Italia.

Il Decreto Legislativo n.149/2022 ha modificato gli art.95, 98 e 99 del D.P.R. n.396/2000 e con Circolare 1 marzo 2023 il Ministero dell’Interno ha esplicitato le procedure di rettifica (in precedenza attribuite in via esclusiva al Tribunale) adesso, in alcuni casi ed a determinate condizioni, di competenza dell’Ufficiale dello stato civile del Comune che detiene l’atto originale da rettificare.

In particolare, la suddetta Circolare chiarisce che riguardano l’Ufficiale dello stato civile le rettifiche su:

  • atti già formati “nell’ipotesi in cui la discordanza emersa si riferisca al momento della redazione dell’atto da correggere e non derivi da eventuali modifiche della situazione di fatto intervenuta in data successiva”. Inoltre non potranno coinvolgere “i diritti di status derivanti dall’atto stesso o da esso evidenziati”;
  • la ricostruzione di un atto distrutto o smarrito ove disponga di sufficiente e idonea documentazione riguardante la formazione e i contenuti essenziali dell’atto (in assenza la ricostruzione rimane di competenza del Tribunale). La richiesta deve essere richiesta all’Ufficiale dello stato civile del Comune dove l’atto è andato distrutto o smarrito.

Pertanto, non rientra nelle facoltà dell’Ufficiale dello stato civile fare una rettifica per integrare un dato mancante su un atto presente nei suoi Registri (per chiarire: mancanza non equivale a discordanza).

Per risolvere il problema, il cittadino dovrà presentare ricorso, ai sensi dell’art. 95, punto 1, D.P.R. n.396/2000, per la rettificazione per integrazione del proprio atto di nascita al Tribunale territorialmente competente (volontaria giurisdizione).

Segnalo, infine, che alcuni Tribunali pretendono che, prima di presentare il ricorso all’autorità giudiziaria, il cittadino presenti la richiesta di rettifica all’Ufficiale dello stato civile che detiene l’atto; nel caso che anche il Tribunale di riferimento per questa pratica proceda in questo modo, occorrerà far presentare al cittadino la richiesta di rettifica (con marca da bollo da 16 euro) e procedere, poi, alla redazione del rifiuto scritto ai sensi dell’art.7 D.P.R. n.396/2000 con le argomentazioni testé richiamate.

 

6 Giugno 2025

Dott.ssa Roberta Mugnai

 

Parole chiave: atto di nascita, estero, correzione, rettifica, cognome, art 95, art 98

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