Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiHo sospeso un procedimento di stato civile ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90, a cui hanno fatto seguito osservazioni dall'interessata, e da cui sono emersi nuovi ulteriori elementi. È possibile rifare un altro 10 bis o ancora meglio si potrebbe fare una sospensione di 30 giorni ai sensi dell'art. 2 del D.L. 241/1990? (ed in tal caso, i giorni ancora utili per la sospensione sono 20 se devo considerare i 10 giorni di sospensione precedente, oppure sono 30?).
Le previsioni di cui all’art. 10 bis e di cui all’art. 2, comma 7, L. 241/1990 operano in fasi e per fini diversi.
La prima preavvisa del rigetto del provvedimento richiesto, dando un termine di dieci giorni per controdedurre e documentare in modo avverso alle ragioni ostative al rilascio del provvedimento richiesto così come preannunciato dall’Ufficio con l’invio della comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis. Si tratta di una fase che precede la conclusione ed è a valle dell’istruttoria svolta, a seguito della quale o si accolgono le deduzioni e si rilascia il provvedimento o si respingono (se pervenute) e si conclude con provvedimento di diniego.
La previsione della sospensione di cui all’art. 2 comma 7, invece, opera in una fase precedente, di natura istruttoria e prima della conclusione del procedimento, che consente la sospensione, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
A seguito di preavviso di rigetto opera il periodo di sospensione di dieci giorni della conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine predetto. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni del loro eventuale mancato accoglimento, il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.
Dunque, dopo la comunicazione di preavviso di rigetto il procedimento non può essere sospeso oltre i predetti termini, dovendosi concludere con il diniego o con l’accoglimento dell’istanza sulla base delle deduzioni e dei documenti forniti.
6 Giugno 2025
Dott. Eugenio De Carlo
Parole chiave: art 10 bis, art 2, comma 7, L 241/1990, sospensione, preavviso di rigetto
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