Esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale ed estinzione delle pene accessorie

Risposta della Dott.ssa Elena Turci

Quesiti
di Turci Elena
10 Giugno 2025

Quesito elettorale: un cittadino ha una pena principale di xxx anni di reclusione e pene accessorie interdizione dai pubblici uffici anni 5. L'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale estingue anche le pene accessorie? Di conseguenza, il cittadino può essere re-iscritto nelle liste elettorali?

Risposta

La legge 3 del 2019, nel modificare l’articolo 47 («Affidamento in prova al servizio sociale»), comma 12, della legge 26 luglio 1975, n. 354 «Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», prevede che “l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue”.

In sostanza, visto che la sola eccezione prevista dal legislatore all’effetto estintivo dell’esito positivo dell’affidamento in prova al Servizio Sociale è costituita dalle pene accessorie perpetue, si deve concludere che l’esito positivo dell’affidamento estingue le pene accessorie temporanee, compresa l’interdizione temporanea dai Pubblici Uffici; chi ne beneficia non deve pertanto essere cancellato dalle liste elettorali e – se già cancellato – deve essere reiscritto. La reiscrizione nelle liste avviene nella prima revisione utile.

Tuttavia, tale iscrizione non ha efficacia costitutiva (nel senso che non è l’iscrizione nelle liste che dà al cittadino il diritto di voto), quindi l’esercizio del diritto di voto è già possibile anche prima dell’iscrizione nelle liste, su richiesta dello stesso, con procedura di ammissione al voto ai sensi dell’art. 32 bis del DPR 223/1967.

Ad ogni modo, si segnalano in merito a tale questione opinioni difformi che si fondano su argomentazioni, sostenute anche da una parte di giurisprudenza, non condivisibili.

Del resto, oltre all’intervento normativo già ricordato, alcune pronunce successive, tornando sul tema delle conseguenze giuridiche dell’esito positivo dell’affidamento in prova sulle pene accessorie, concludono per l’inclusione delle pene accessorie nel novero degli “effetti penali” che si estinguono con l’esito positivo.

L’approccio interpretativo più convincente, a parere di chi scrive, è quello inaugurato dalla pronuncia Cass. Pen. Sez. 1, n. 52551 del 29/09/2014, che, già prima della riforma normativa del 2019, aveva stabilito che: “L'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale determina l'automatica estinzione delle pene accessorie, posto che queste sono definite dall'art. 20 c.p., "effetti penali" della condanna e che L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47, comma 12, collega all'esito favorevole della prova l'estinzione, oltre che della pena detentiva, anche di "ogni altro effetto penale".

Sulla stessa scia si pone Cassazione penale sez. I, 15/09/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 28/05/2021), n.21106, la quale, pur pronunciandosi su un caso di interdizione perpetua, ripercorre i punti salienti del dibattito, tenendo conto della novella legislativa nel frattempo intervenuta (intesa quale “ulteriore e definitivo avallo all'approdo condiviso”). In tale pronuncia si dà atto dei due orientamenti difformi ed è rimarcato che la soluzione indicata “non solo è aderente al dato testuale della disposizione in esame, ma anche all'espressa indicazione normativa, cui all'art. 20 c.p., in forza della quale le pene accessorie sono considerate appartenere agli effetti penali della condanna, cui conseguono di diritto”.

Si supera, quindi, l’orientamento che nega che le pene accessorie rientrino tra gli effetti penali automaticamente estinti dall’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale solo perché non riferiti espressamente agli effetti penali “della condanna”, facendo leva sulla differenza testuale fra l'art. 178 c.p. e l'art. 47 Ord. Pen., comma 12 (in tema di riabilitazione), precisando che "sarebbe ben arduo immaginare "effetti penali" non scaturenti da una "condanna"...

L’orientamento giurisprudenziale a cui si ritiene di aderire, secondo cui l’esito positivo dell’affidamento in prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, e quindi anche la pena accessoria, è confermato anche in Cassazione penale sez. VI, 02/03/2023, (ud. 02/03/2023, dep. 28/03/2023), n.12985 (il caso riguarda l’annullamento della sentenza di condanna per il reato di “inosservanza di pena accessoria”), che riprende le considerazioni già svolte.

Per correttezza di esposizione, va, comunque, reso noto che alcuni Tribunali seguono l’interpretazione opposta (cfr. Corte appello L'Aquila sez. I, 02/02/2021, n.164).

 

4 Giugno 2025

Dott.ssa Elena Turci

 

Parole chiave: affidamento in prova, estinzione, pene accessorie

Per i clienti Halley: ricorrente n. QD3825, sintomo n. QD3862

 

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