INPS – Messaggio n. 1768 del 5 giugno 2025
Servizi Comunali Trattamento pensionisticoI contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione in corso di ammortamento possono essere oggetto di rinegoziazione ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.
Parimenti, possono essere oggetto di rinegoziazione i contratti di finanziamento da estinguersi dietro cessione fino a un quinto dello stipendio, successivamente traslati su pensione ai fini dell’estinzione del residuo debito.
Diversamente, non possono essere rinegoziati i finanziamenti i cui piani di ammortamento sono in fase di “accodamento”.
In ragione delle rispettive peculiarità, le rinegoziazioni vengono distinte in contratti di rinnovo “interno” o di rinnovo “esterno”, a seconda che la banca/società finanziaria cessionaria coincida o non coincida con il creditore del piano di ammortamento oggetto di rinegoziazione.
Nel caso di rinnovo “esterno” la banca/società finanziaria contraente il nuovo finanziamento, al fine di consentire all’INPS la chiusura del piano di ammortamento in corso e l’attivazione del nuovo piano, è tenuta a comunicare all’Istituto gli estremi del versamento effettuato in favore della banca/società finanziaria creditrice del finanziamento precedente a saldo del relativo debito residuo.
La prassi adottata dall’INPS ha finora previsto l’invio di una PEC da parte della banca/società finanziaria, sia in regime di convenzionamento che di accreditamento, titolare del nuovo contratto e l’inserimento di tali dati nella procedura dedicata, denominata “Quote Quinto”, da parte delle Strutture dell’INPS territorialmente competenti.
Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica che è stata realizzata una funzione che consente alle banche/società finanziarie convenzionate di caricare direttamente in procedura i dati relativi all’estinzione del finanziamento precedente.
Tale funzione, denominata “dematerializzazione CRO/TRN”, riservata alle sole banche/società finanziarie convenzionate con l’INPS, è fruibile attraverso i servizi di Web Services e Web Application.
Essa prevede che, entro 60 giorni dal ricevimento della “lettera di priorità”, la banca/società finanziaria convenzionata che ha notificato il contratto di rinnovo deve compilare online i seguenti campi relativi al pagamento effettuato per l’estinzione del finanziamento precedente:
La stessa banca/società finanziaria convenzionata è tenuta, inoltre, a valorizzare i campi di seguito descritti nel caso in cui i rispettivi dati siano variati rispetto a quelli indicati all’atto della notifica telematica del contratto di rinnovo:
La nuova funzione è realizzata in coerenza con il ruolo di terzietà dell’INPS. Conseguentemente, la corretta registrazione delle suddette informazioni a sistema ricade nella piena e diretta responsabilità delle banche/società finanziarie convenzionate, interessate alla rinegoziazione dei finanziamenti.
Una volta inseriti i dati sopraindicati a cura della banca/società finanziaria convenzionata, e superato il controllo automatico di congruità da parte della procedura, il piano di rinnovo passa automaticamente nel nuovo stato “in attesa di validazione”, appositamente creato.
É cura della Struttura dell’INPS territorialmente competente effettuare l’attività istruttoria dei piani presenti in procedura “Quote Quinto” nel predetto stato (ossia la verifica dell’assenza di motivi ostativi alla validazione, sopraggiunti all’emissione della “lettera di priorità”) ai fini della definizione del procedimento.
Decorsi 60 giorni dalla data in cui il piano è stato posto nello stato “Proposto – Verificato in attesa CRO” (per le Strutture territoriali dell’INPS) o “proposto” (per le banche/società finanziarie convenzionate) senza che la banca/società finanziaria convenzionata abbia effettuato le operazioni di cui sopra, la procedura effettua automaticamente la chiusura del piano con la causale “Piano respinto per decorrenza termini invio CRO”.
Tanto rappresentato, ai fini dell’inoltro dei dati relativi all’estinzione del finanziamento precedente, le banche/società finanziarie convenzionate interessate devono utilizzare esclusivamente la nuova funzione in argomento, astenendosi dall’inviare all’INPS, con modalità diverse da quelle appena descritte, comunicazioni o comunque documenti comprovanti l’avvenuta estinzione.
Tuttavia, al fine di garantire alle banche/società finanziarie convenzionate il tempo necessario ad adeguarsi alla nuova modalità di inoltro, in via transitoria la prassi finora in uso resterà attiva fino al 30 giugno 2025.
Conseguentemente, a decorrere dal 1° luglio 2025 le Strutture territoriali dell’INPS non saranno più tenute al caricamento manuale in procedura “Quote Quinto” dei dati relativi al “CRO/TRN”.
Unica eccezione all’utilizzo della nuova funzione riguarda il “rinnovo di piani multipli” su pensioni della Gestione pubblica, da parte delle banche/società convenzionate, riguardante pensionati che nella procedura “Quote Quinto” risultano debitori di più piani in corso di ammortamento [1], oltre che tutte le tipologie di rinnovi da parte delle banche/società in regime di accreditamento. In siffatte circostanze si deve proseguire con l’attuale prassi e cioè con l’invio alla Struttura dell’INPS territorialmente competente da parte della banca/società finanziaria convenzionata o accreditata intestataria del piano di rinnovo di una PEC con i dati dei pagamenti effettuati (CRO/TRN) relativi ai debiti residui dei piani multipli in corso.
[1] Al fine di assicurare l’allineamento dei criteri gestionali di tali posizioni a quelli attualmente vigenti, in tale eventualità la rinegoziazione di uno dei finanziamenti comporta la contestuale estinzione anticipata di tutti i piani in corso di ammortamento.
5 giugno 2025
Fonte: INPS
--> Per approfondire:
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
INPS – 29 maggio 2025
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
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