INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Servizi Comunali Cessazione rapporto di lavoro Indennità varie1. Premessa e quadro normativo
L’articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025), ha modificato l’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, inserendo al comma 1 la lettera c-bis), la quale prevede che: “con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all’articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tale requisito si applica a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione”.
La citata disposizione introduce, con riferimento agli eventi di disoccupazione intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2025, un nuovo requisito contributivo di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI, in presenza di specifiche condizioni, come precisato nei paragrafi successivi.
2. Cessazione per dimissioni o risoluzione consensuale di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione NASpI
Come anticipato, la nuova lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 22/2015 introduce un nuovo requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Al riguardo, si evidenzia che per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal rapporto di lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione. Pertanto, la norma in esame trova applicazione per le sole domande di NASpI presentate a seguito di cessazione involontaria intervenuta a fare data dal 1° gennaio 2025.
La novella legislativa, in particolare, prevede che, per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2025, il richiedente la prestazione deve fare valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni o risoluzione consensuale, qualora tale cessazione volontaria sia avvenuta nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI.
La medesima disposizione esclude, tuttavia, dalle ipotesi di cessazione volontaria le dimissioni per giusta causa, le dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché le ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto legislativo n. 22/2015, consentono l’accesso alla prestazione NASpI.
Tra le ipotesi di dimissioni per giusta causa rientra anche quella relativa alle dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, a condizione che il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro.
Infine, tra le fattispecie di risoluzione consensuale è altresì fatta salva l’ipotesi della risoluzione consensuale a seguito del rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in 80 minuti od oltre con i mezzi di trasporto pubblici.
Tali ipotesi, anche se non espressamente previste dall’articolo 3, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 22/2015, devono ritenersi escluse dalle ipotesi di cessazione per dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato che richiedono il nuovo requisito delle tredici settimane nel periodo previsto dalla novella legislativa.
Si precisa, inoltre, che mentre la cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale deve riferirsi a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la successiva cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione NASpI può riguardare sia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che un rapporto di lavoro a tempo determinato.
3. Requisito di almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nell’arco temporale che va dalla data di cessazione volontaria dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cessazione involontaria dal rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI
L’articolo 3, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 22/2015 prevede, rispetto all’ordinario quadriennio di osservazione di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 dell’articolo 3 un diverso periodo di osservazione per la ricerca del requisito delle tredici settimane di contribuzione.
Qualora, infatti, sia presente una cessazione volontaria da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione NASpI, la norma prevede che l’assicurato deve fare valere almeno tredici settimane di contribuzione nell’arco temporale che va dalla data di cessazione per dimissioni/risoluzione consensuale del precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI.
Ai fini del diritto, si precisa che sono da considerare utili tutte le settimane retribuite, se rispettato il minimale settimanale, nonché quelle utili ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, come precisato nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015.
In particolare, si considerano utili:
Si evidenzia che, se nel periodo di osservazione che va dalla data di cessazione volontaria del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione, sono presenti anche settimane di contribuzione nel settore agricolo, le stesse sono cumulabili e quindi utili ai fini del perfezionamento del requisito delle tredici settimane di contribuzione, fermi restando i parametri di equivalenza, che prevedono sei contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva.
Accertato il requisito di accesso di cui al presente paragrafo, resta comunque ferma la disciplina generale sulla verifica della prevalenza nel caso in cui il lavoratore abbia alternato periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, secondo le ordinarie regole di cui al paragrafo 2.2, lettera b) (nel quadriennio), della circolare n. 94/2015 e di cui al paragrafo 10 (ultimi dodici mesi) della circolare n. 194 del 27 novembre 2015.
4. Misura e durata della prestazione
Le novità introdotte dall’articolo 3, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 22/2015 si riferiscono esclusivamente al nuovo requisito delle tredici settimane di contribuzione che l’assicurato deve fare valere nel caso di una cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI.
Pertanto, la norma introdotta dalla legge di Bilancio 2025 non incide sulla determinazione della misura e della durata della prestazione NASpI, il cui calcolo viene effettuato secondo le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 22/2015, nonché secondo le indicazioni fornite con le relative circolari attuative (cfr. la circolare n. 94/2015).
5 giugno 2025
Fonte: INPS
--> Per approfondire:
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
INPS – 26 maggio 2025
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