Arretrati indennità di vigilanza ad agenti PL, che ottengono successivamente dalla prefettura la qualifica di agenti di Pubblica sicurezza

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
05 Giugno 2025

Si chiede come gestire il pagamento degli arretrati indennità di vigilanza. Gli agenti di PL sono stati assunti tramite mobilità, nei primi cedolini è stata pagata l'indennità di vigilanza come agente di NON pubblica sicurezza. Il Sindaco manda la richiesta alla prefettura per ottenere la qualifica di agenti di PS e la prefettura emette il decreto a distanza di 3 mesi dalla richiesta del sindaco. Da quando decorrono gli arretrati? Il conteggio dell'arretrato va a giorni o a mese?

Risposta

In relazione al quesito, si ritiene necessario precisare che la corresponsione dell’indennità nella misura piena, come disciplinato dall’articolo 37, comma 1, lettera b) del CCNL del 6 luglio 1995 (nella versione aggiornata), è subordinata al possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, conferita con specifico decreto prefettizio ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 nonché al concreto esercizio di tutte le funzioni ivi previste. Tale principio è stato ulteriormente ribadito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. 698 del 2 febbraio 2001, dal quale è possibile ricavare l’affermazione secondo cui il diritto a percepire la maggiorazione dell’indennità decorre dalla data di adozione del provvedimento prefettizio che attribuisce la suddetta qualifica, non potendo trovare applicazione alcuna retroattività ancorata alla mera richiesta dell’ente locale o alla data di assunzione in servizio.

Ne consegue che, ai fini del riconoscimento degli arretrati, il periodo utile per il calcolo deve avere inizio dalla data di efficacia del decreto prefettizio, ossia dal giorno in cui il provvedimento viene formalmente adottato e comunicato all’ente di appartenenza. Si ritiene, quindi, ragionevole sostenere che il diritto al trattamento economico accessorio in oggetto non possa essere riconosciuto retroattivamente per periodi in cui mancava il presupposto giuridico della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Per quanto concerne la modalità di calcolo degli arretrati, si applica il criterio secondo cui il trattamento accessorio deve essere riconosciuto in proporzione ai giorni effettivi di spettanza. Pertanto, qualora il decreto prefettizio intervenga nel corso del mese, l’indennità nella misura piena dovrà essere liquidata in relazione ai giorni decorrenti dalla data di efficacia del decreto stesso, mentre per i mesi successivi potrà essere corrisposta per intero.

In conclusione, la liquidazione degli arretrati dell’indennità di vigilanza nella misura piena deve essere effettuata a partire dalla data di adozione del decreto prefettizio di conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (fermo restando l’esercizio in concreto di tutte le funzioni), con calcolo proporzionale ai giorni di effettiva spettanza nel primo mese e su base mensile per i periodi successivi, in conformità ai principi generali di diritto amministrativo e contrattuale in materia di trattamento economico accessorio del personale degli enti locali.

 

3 giugno 2025

Avv. Elena Conte

 

Parole chiave: arretrati, indennità di vigilanza, agenti, Polizia locale, qualifica, pubblica sicurezza, prefettura

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