Installazione impianto fotovoltaico a terra, in zona classificata agricola da PRG alla luce decreto Agricoltura (DL 63/2024)

Risposta del Geom. Salvatore Di Bacco

Quesiti
di Di Bacco Salvatore
05 Giugno 2025

Con il Decreto legge 15.05.24 n.63 (decreto Agricoltura), sono a chiedere se sia legittimo o meno istallare un impianto fotovoltaico superiore a 1MW, a terra in zona classificata agricola dal PRG. Dopo l'entrata in vigore di suddetto decreto si continua ad applicare o no, la deroga dell'art. 20 comma 8c-ter -1del Decreto Lgs.vo 199/21?"..aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale.."?

Risposta

L’articolo 5 del Decreto agricoltura recante “disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo” aggiunge all’art. 20 del Decreto Red II (D.Lgs. 199/2021), il comma 1.bis stabilendo che l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree individuate come idonee, limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata.

Nelle more dell’individuazione delle aree idonee non si potranno installare nuovi impianti a terra né aumentare l’estensione di quelli esistenti su tutti i terreni potenzialmente agricoli e coltivabili.

Il Decreto Aree idonee 2024 D.M. 21/06/2024 contiene la disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili da parte delle singole regioni e province autonome.

Le Regioni dovranno emanare i relativi provvedimenti entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

Quindi la S.V. dovrà verificare se la Regione di appartenenza abbia o meno legiferato individuando le aree idonee.

Ad integrazione di quanto detto si evidenzia che il blocco degli impianti a terra nei terreni agricoli non riguarda:

  1. gli impianti agrivoltaici, ovvero gli impianti fotovoltaici sospesi 1,3 metri nel caso di attività zootecnica (altezza minima per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame) o 2,1 metri nel caso di attività colturale (altezza minima per consentire l’utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione);
  2. i progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetiche rinnovabili (CER);
  3. i progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
  4. i progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.

 

3 giugno 2025

Geom. Salvatore Di Bacco

 

Parole chiave: decreto Agricoltura, installazione, impianto fotovoltaico, zona classificata agricola, PRG

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