Prosecuzioni dell’affidamento alla stessa società “in contrasto con il divieto di proroga e rinnovo dei contratti pubblici”, lesive "dei principi comunitari di concorrenza, parità di trattamento e trasparenza”.

ANAC – 28 maggio 2025 (Delibera n. 183 del 30 aprile 2025)

Servizi Comunali Contratti pubblici

29 Maggio 2025

Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione

Data:
28 maggio 2025

Asl di Latina, servizio trasporto infermi: eluso il divieto di proroga contrattuale

Prosecuzioni dell’affidamento alla stessa società “in contrasto con il divieto di proroga e rinnovo dei contratti pubblici”, lesive "dei principi comunitari di concorrenza, parità di trattamento e trasparenza”. 

È quanto ha rilevato Anac nei confronti della Asl di Latina, a seguito di una vigilanza sul trasporto infermi interospedaliero, partita da un esposto che aveva segnalato presunte anomalie, in particolare per due modifiche contrattuali, intervenute in corso d’opera, di adeguamento dei compensi orari del personale medico impiegato nel servizio.

Con la
delibera n. 183 approvata dal Consiglio dell’Autorità il 30 aprile 2025, Anac ha contestato in primo luogo la mancanza di una regolare stipula del contratto di appalto in forma scritta, evenienza capace di rendere, “di per sé, dubbia la legittimità” della prosecuzione del rapporto con atti qualificabili in concreto come proroghe o rinnovi, “i quali presuppongono per loro natura, l’esistenza di un vincolo negoziale perfezionato secondo legge”, e che in ogni caso, nella fattispecie esaminata, hanno configurato in sostanza forme di affidamento diretto prive di confronto concorrenziale.

Rispetto alla base negoziale, la delibera ha permesso di evidenziare in particolare come la disciplina emergenziale e derogatoria in vigenza con il decreto-legge “Cura Italia” (dl n. 18/2020), durante la pandemia da Covid-19, non è intervenuta sul requisito della forma scritta del contratto.

Quindi, non ha reso idonea la mera sottoscrizione per accettazione da parte dell’operatore economico della lettera con cui la stazione appaltante comunica l’aggiudicazione, peraltro, nel caso specifico, con “mancata inclusione di elementi essenziali quali l'offerta tecnica, la garanzia definitiva, gli estremi dei conti correnti dedicati, nonché le specifiche obbligazioni inerenti ad automezzi e personale”. La possibilità va esclusa anche considerando che si è trattato di una procedura non di tipo negoziato ma di tipo aperto e di importo plurimilionario.

L’affidamento in questione era stato infatti aggiudicato nell’estate 2020 per oltre 6,5 milioni di euro e per la durata di un triennio, al termine del quale era stata poi disposta una prosecuzione del rapporto per un anno, dopo il quale ne è arrivata una seconda di altri sei mesi fino allo scorso febbraio 2025. Rispetto al primo caso, la scelta è stata motivata con la presunta facoltà di rinnovo di 12 mesi prevista dal Disciplinare di gara e con l’esigenza di evitare l’interruzione del servizio, introducendo anche l’adeguamento Istat del canone mensile e l’adeguamento delle remunerazioni dei medici secondo le indicazioni della Regione Lazio per i servizi connessi all’emergenza epidemiologica.

Tuttavia, spiega la delibera Anac, l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Ue “aveva chiaramente escluso la rinnovabilità del contratto, ed il Disciplinare di gara prevedeva unicamente l’ipotesi di proroga tecnica e di ripetizione di servizi analoghi, ma non una facoltà generale di rinnovo”. La seconda prosecuzione per un ulteriore semestre – individuata come limitata al tempo strettamente necessario per l’espletamento di una nuova gara allo scopo di non interrompere un servizio essenziale per la salute pubblica – era stata però deliberata in un momento in cui la nuova procedura ancora non era stata indetta, “essendo il capitolato tecnico ancora in fase di predisposizione”. In questo caso, spiega l’atto Anac, si è ravvisata da parte della Asl Latina “una gestione procedurale carente di tempestività e programmazione, in contrasto con i presupposti normativi che legittimano il ricorso alla proroga tecnica” i quali richiedono che la proroga, sempre dal carattere eccezionale, “sia limitata al tempo strettamente necessario per la conclusione di procedure già avviate e concretamente in corso”.

Una nuova procedura di gara comunitaria per quattro anni è stata infatti indetta ben due mesi dopo tale proroga, poi rettificata e in seguito annullata in autotutela per questioni legate alla quantificazione dei costi della manodopera. Indetta allora una nuova gara, in attesa della sua conclusione la Asl ha avviato un’ulteriore procedura, in questo caso negoziata senza previa pubblicazione del bando, per la stipula di un contratto-ponte e per motivi di estrema urgenza.

Ad ottenere l’affidamento è stata la medesima società (unica invitata e partecipante) già aggiudicataria della gestione del servizio di trasporto infermi. Anche in tale modalità di azione è stata dunque ravvisata un’elusione del divieto di proroga contrattuale, con una sostanziale continuità dell’affidamento del servizio con l’operatore uscente. E l’urgenza posta alla base della scelta appare legata in realtà all’annullamento della precedente gara, spiega la delibera, il quale è stato “determinato anche – e forse principalmente – dalla necessità di rimediare ad una carenza nella fase progettuale”, anziché da circostanze imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante.

La delibera dell'Autorità

Delibera n. 183 del 30 aprile 2025.pdf

0.18MB

 

Fonte: Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione

 https://www.anticorruzione.it/-/news.28.05.2025

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