Modifica dei contratti di appalto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D. Lgs 36/2023
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiIl vigente regolamento sugli uffici e servizi dispone che i verbali e gli altri atti adottati dalla commissione esaminatrice di concorso vengano approvati con determina del responsabile del settore in cui è incardinato l'ufficio personale.
Si chiede se la suddetta approvazione sia obbligatoria, oppure se sia sufficiente una determina di presa d'atto, oppure ancora se non sia necessaria alcuna determina e si possano recepire i verbali e gli altri atti magari con una semplice protocollazione.
La disciplina delle procedure concorsuali deve essere contenuta in apposito regolamento comunale, o, in mancanza, nella lex specialis del concorso secondo le disposizioni di cui al DPR 487/1994 e ss.mm.ii. a cui gli enti locali sono tenuti ad attenersi ai sensi dell’art. 18 bis del citato decreto. Le regioni e gli enti locali si conformano alle disposizioni del presente regolamento ai sensi dell'articolo 70, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
In base al richiamato DPR, nel testo in vigore, risulta che:
Dunque, al Responsabile del procedimento compete solo il controllo della regolarità formale dell’attività della commissione, in tale senso intendendosi l’approvazione dei verbali della commissione di concorso a seguito della determinazione che prende atto della graduatoria di merito approvata dalla commissione stessa in ordine allo svolgimento delle prove di merito ed alla valutazione dei titoli.
Con la stessa determinazione generale il responsabile del procedimento concorsuale prende atto dei lavori della commissione, dei relativi esiti e applica, previa verifica, i titoli di preferenza determinando il posizionamento finale dei concorrenti.
La formazione della graduatoria costituisce, pertanto, la fase conclusiva del procedimento concorsuale ed è, successivamente, sottoposta all’approvazione del dirigente dell’ufficio che ha bandito il concorso. Si tratta di un procedimento di amministrazione attiva, di natura costitutiva, mediante il quale la P.A. «fa proprio l’operato della commissione giudicatrice. Tale funzione di controllo globale sulle operazioni concorsuali comporta che il dirigente, cui spetta l’approvazione della graduatoria, debba essere persona diversa da chi ha eventualmente presieduto la commissione esaminatrice, per l’evidente incompatibilità soggettiva derivante dalla posizione di chi riveste contemporaneamente la posizione di controllore e di controllato» (cfr.ex multis, CdS Sez. V, 24.4.2009, n. 2586; 10.11.2008, n. 5583; Sez.IV, 1.3.2006, n. 991; TAR Lecce n.3127/2014).
26 Maggio 2025
Dott. Eugenio De Carlo
Parole chiave: concorso, approvazione, determina, responsabile, regolamento
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