Novità in tema di detrazioni introdotte dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025)
Agenzia delle Entrate – Circolare 29 maggio 2025, n. 6/E
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiNel prospetto del risultato di amministrazione 2024 è stato valorizzato il campo "pagamenti azioni esecutive non regolarizzate". Il prospetto di riconciliazione nella relazione al rendiconto non tiene conto di questo dato.
La presenza di pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive e non regolarizzati al 31 dicembre non è di norma ammessa, in quanto la relativa regolarizzazione deve essere disposta entro il termine dell’esercizio (paragrafo 6.3 del principio contabile applicato n. 4/2).
L’importo esposto nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla voce “Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzati al 31 dicembre” evidenzia le somme che il tesoriere ha pagato in esecuzione dell’ordine di un giudice, pagamento che l’Ente non ha regolarizzato, come avrebbe dovuto, entro l’esercizio, per cui il mandato di regolarizzazione verrà emesso nell’esercizio successivo; al riguardo si richiama quanto previsto dal principio contabile 4/2, che al paragrafo 4.2 precisa che “gli incassi ed i pagamenti effettuati in un esercizio non possono essere regolarizzati imputandoli al bilancio dell’anno successivo attraverso l’emissione di un titolo in conto residui”, e soprattutto al paragrafo 6.3 ove prescrive quanto segue:
“” Il pagamento è imputato contabilmente all’esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la comunicazione del tesoriere è pervenuta all’ente nell’esercizio successivo. I titoli di pagamento, che regolarizzano incassi e pagamenti effettuati dal cassiere/tesoriere nell’esercizio precedente, sono imputati contabilmente alla competenza finanziaria dell’esercizio precedente, anche se emessi nell’esercizio successivo “”.
In applicazione di tali principi l’importo dei pagamenti non regolarizzati al 31 dicembre deve essere imputato all’esercizio cui si riferisce il rendiconto, e di tale importo deve conseguentemente tenersi conto per la determinazione del saldo della gestione di competenza (importo da indicare nella prima riga della tabella di riconciliazione “Riscontro risultati della gestione”); in tal modo la tabella tiene conto dell’importo pagato e non regolarizzato, anche se non viene espressamente esposto.
26 maggio 2025
Dott. Ennio Braccioni
Parole chiave: pagamenti azioni esecutive, campo, prospetto, risultato di amministrazione, riconciliazione, relazione al rendiconto
Per i clienti Halley: ricorrente n. QR5562, sintomo n. QR5598
Agenzia delle Entrate – Circolare 29 maggio 2025, n. 6/E
Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa 29 maggio 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – 22 maggio 2025
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