Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta: modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 25978 del 31 gennaio 2025
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
Risposta al quesito di Roberto Gimigliano
QuesitiDevo notificare un provvedimento di preavviso di rigetto di una pratica anagrafica. Da qualche giorno provo a rintracciare la persona a cui è riferito il provvedimento senza successo. Trascorsi 10 giorni dalla ricezione del provvedimento sarà emesso il provvedimento di annullamento della pratica. Se notifico il provvedimento ai sensi dell'art. 140 come calcolo i 10 giorni? Dalla data di deposito? Dalla data di ricezione della raccomandata? E se non ritira la raccomandata devo aspettare che mi venga restituita dalla posta per compiuta giacenza?
Il testo della norma è il seguente: “Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali”.
È una norma che sembrerebbe comportare un aggravamento dei procedimenti ad istanza di parte, ma che, in realtà costituisce anche un’importante estensione dell’istituto della partecipazione, oltre a ridurre il contenzioso
Il responsabile del procedimento non deve limitarsi a dare notizia che il provvedimento che intende adottare è negativo, ma dovrà indicare con esattezza, completezza e specificità quali siano i presupposti di fatto e di diritto che impediscono l’accoglimento dell’istanza
Tale disposizione è sottoposta alla medesima disciplina della comunicazione di avvio del procedimento la cui mancanza può divenire irrilevante nelle circostanze previste dall’art. 21 octies.
Alcune considerazioni: la comunicazione deve essere inviata entro i termini della conclusione del procedimento da quel momento i termini sono interrotti; il privato ha 10 giorni di tempo per inoltrare le proprie osservazioni, dopo l’inoltro delle osservazioni i termini iniziano nuovamente a decorrere.
Ciò significa che i termini possono anche raddoppiare, ma si ritiene che questo valga solo nel caso in cui il privato si avvalga effettivamente della facoltà di inoltrare osservazioni.
La notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. presuppone che il luogo di residenza, dimora e domicilio del destinatario dell’atto, o eventualmente la sede per le società, siano esattamente individuati e che la copia da notificare non possa essere consegnata per difficoltà di ordine materiale, quali irreperibilità solo temporanea, incapacità o rifiuto delle persone indicate nel precedente art. 139 c.p.c. Non si può ricorrere a tale forma di notificazione nel caso in cui all’indirizzo indicato il destinatario della notifica risulti sconosciuto (se il destinatario è irreperibile in quanto trasferito altrove o all’estero senza lasciare recapito e sono, quindi, ignoti residenza, dimora o domicilio la notifica è eseguibile con le modalità previste dall’art. 143 c,p,c,).
Con sentenza n. 3/2010 il Giudice ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione”.
La notifica effettuata a norma dell’art. 140 C.P.C., si considera eseguita nel momento in cui il Messo Comunale ha compiuto tutte e tre le formalità prescritte: il deposito nella Casa Comunale, l’affissione dell’avviso del deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda, la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 801 del 28.01.1987).
Le formalità previste dall’art. 140 offrono infatti così tante garanzie di conoscibilità dell’atto che la tutela non pare sminuita: deposito dell’atto al Comune dove può ritirarlo senza scadenza, affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione, spedizione di ulteriore avviso con raccomandata, senza contare l’avviso ordinario che l’agente postale lascia per consentire il ritiro di tutte le raccomandate.
L’effettiva conoscenza, inoltre, è rimessa alla volontà del destinatario che potrebbe anche ritirare la raccomandata informativa e poi non recarsi presso la Casa Comunale a ritirare l’atto.
Viceversa, potrebbe ritirare l’atto al Comune, sulla scorta dell’avviso affisso alla porta di abitazione
e non ritirare la raccomandata informativa (con lo scopo di prolungare gli effetti legali della notifica).
Gli effetti si riferiscono alla conoscenza legale e non effettiva, in quanto non è possibile parlare di
effettività se l’avviso o l’atto rimangono giacenti presso l’ufficio postale o la Casa Comunale.
Roberto Gimigliano 10/04/2018
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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