Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiNel 2012 è stato finanziato dalla Regione un progetto concernente un evento artistico culturale dell'importo di circa €. 750.000,00 di cui una quota pari a circa €. 150.000,00 a carico dei 4 comuni aderenti al progetto i quali dovevano provvedere con un importo a carico del propri bilanci e una quota derivante dalla bigliettazione. La quota incassata dai biglietti (inferiore rispetto a quanto previsto) e quella appostata in bilancio sono state versate al comune capofila. Ora la Regione richiede il saldo degli importi dovuti da ciascun comune. Si chiede se le somme non incassate dalla bigliettazione e comunque dovute alla regione siano da considerarsi debiti fuori bilancio o possano essere nuovamente appostate in bilancio e coperte eventualmente con l'avanzo di amministrazione.
Da quanto esposto nel quesito sembra di capire che l’onere di circa 150.000 euro posto a carico dei quattro comuni sia stato a suo tempo assunto dagli stessi nei confronti della Regione, cui ha fatto carico la complessiva spesa di 750.000 euro occorrente per la realizzazione dell’evento (e ciò spiegherebbe la attuale richiesta della Regione concernente “... il saldo degli importi dovuti da ciascun comune ...”).
Non viene altresì specificato se e quali atti sono stati a suo tempo adottati da ciascun comune per la assunzione dell’onere relativo alla propria quota di spesa, ma dal contenuto del quesito emerge che allo stato attuale non risultano atti di impegno idonei ad assicurare la copertura del saldo della somma dovuta alla regione.
Ove sia corretta la ricostruzione come sopra esposta, la somma attualmente richiesta dalla regione quale saldo dovuto da ciascun comune, non risultando coperta da regolare atto di impegno preventivamente assunto, si configura quale acquisizione di servizi in violazione degli obblighi stabiliti dal comma 1 dell’art. 191 del TUEL (che per la effettuazione di spese da parte degli enti locali prescrive la previa sussistenza dell’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio nonché la attestazione della relativa copertura finanziaria), onde la stessa va necessariamente qualificata come debito fuori bilancio, così come delineato dall’art. 194, comma 1, lettera e), del TUEL.
Per il finanziamento del suddetto debito, qualora ne sia riconosciuta la legittimità ai sensi e nei limiti del ricordato art. 194 del TUEL, potrà indubbiamente utilizzarsi, con provvedimento di variazione di bilancio, la quota libera dell’avanzo di amministrazione, trattandosi della prima delle priorità che l’art. 187, comma 2, del TUEL stabilisce per l’utilizzo di detta quota.
Dott. Ennio Braccioni 14 aprile 2018
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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