Esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale ed estinzione delle pene accessorie
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
DOMANDA:
Avrei bisogno di un chiarimento in merito alla seguente situazione in materia di affido.
Un convivente può presentare istanza di affidamento dell'urna cineraria dell'altro convivente more uxorio? In base al'art. 3 della Legge Regionale della Regione Liguria 4 luglio 2007 n. 24, modificata dalla Legge Regionale 11 marzo 2008 n. 4 e dal successivo Regolamento Regionale 11 marzo 2008 n. 1, il parente legittimato il primo grado a richiedere l'affidamento delle ceneri è il coniuge o in difetto il parente più prossimo, individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile non è possibile. E' corretto, vero? Il dubbio mi è sorto alla luce di una sentenza del Trib. di Treviso 15/12/2014 che accoglie il ricorso, contro il Comune di Treviso, presentato da un cittadino al quale il Comune aveva negato l'affidamento dell'urna cineraria del suo convivente, deceduto nell'anno 2011. Il Tribunale si è pronunciato in tal senso sulla base del fatto che un rapporto di convivenza more uxorio equivale ad uno di familiarità e che, pertanto, le ceneri di un membro della coppia possono essere affidate all'altro anche in assenza di un matrimonio formale. Deve ritenersi che, probabilmente in assenza di espresse limitazioni normative o ricavabili in via interpretativa, la giurisprudenza abbia previsto un progressivo affiancamento della posizione giuridica dei conviventi a quella dei coniugi, sulla base dell'art. 2 della Cost.. Penso che, finché la normativa statale non faccia chiarezza in materia, visto che le regioni non possono intervenire trattandosi di aspetti attinenti all'Ordinamento Civile, si debba applicare la normativa vigente, cosa ne pensate?
RISPOSTA:
Occorre precisare che, nel tempo, sono state presentate varie proposte di modifiche volte a chiarire esplicitamente questa possibilità:
Ciò detto, la citata sentenza favorevole del Tribunale di Treviso, datata 15.12.2014, afferma sul punto che: “il convivente, legato da una relazione stabile (nella specie omosessuale) con il defunto, può essere considerato un suo «familiare», pertanto è legittimato a richiedere l'affidamento dell'urna che ne contenga le ceneri”.
Quindi, il Tribunale di Treviso ha ritenuto di far rientrare nell’accezione di “familiari” anche persone stabilmente conviventi con la persona defunta, tema su cui è poi intervenuta la circolare SEFIT n. 4338 del 27 gennaio 2015, che considera le diverse problematiche affrontate nella sentenza, con la quale è stato “condannato” (nel senso di “ordinato”) il comune interessato a consegnare l’urna a tale “familiare”, entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza. In ogni caso, sembra essere la prima sentenza che affronta le situazioni che, anche in questo contesto, possono sorgere dalla stabile, duratura convivenza di persone del medesimo sesso.
In altre parole, deve ritenersi che, in assenza di espresse limitazioni normative o ricavabili in via interpretativa, la giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione e della Corte costituzionale abbia previsto un progressivo affiancamento della posizione giuridica dei conviventi a quella dei coniugi, ponendo l’accento sul parametro costituzionale di cui all’articolo 2 della Costituzione, il quale, nel garantire i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delinea un sistema pluralistico ispirato al rispetto di tutte le aggregazioni sociali nelle quali si esprime e si sviluppa la personalità di ogni individuo: ne consegue che sulla base di un’interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata della l. n. 130/01 deve essere affermato il diritto a ottenere dal Comune l’urna cineraria del de cuius al di lui stabile convivente ed erede. Ai sensi dell'art.3 della legge 130/2001, "fermo restando l’obbligo di sigillare l’urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l’identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l’interramento o l’affidamento ai familiari".
Inoltre, la domanda di consegna dell'urna va effettuata in base ai presupposti che la legittimano, tra i quali la qualità di coniuge o, comunque di parente del defunto. Nel caso del convivente, pur nominato erede testamentario, non sarebbe stato legittimato a ricevere le ceneri ai sensi della norma esaminata. I Giudici hanno tuttavia interpretato latamente il termine "familiare" di cui all'art.3 comma I lettera e) della disposizione, nello stesso ricomprendendovi anche il convivente more uxorio.
Ad avviso di chi scrive, quindi, il contesto normativo, così come interpretato dal diritto vivente, consenta di andare nella direzione espressa dalla citata sentenza, meglio se attraverso la veicolazione di una norma regolamentare.
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
ANAC – 28 maggio 2025 (Delibera n. 183 del 30 aprile 2025)
Risposta dell'Avv. Simonetta Cipriani
ANAC – 8 maggio 2025 (Comunicato del Presidente, approvato dal Consiglio del 30 aprile 2025)
ANAC – 8 maggio 2025 (Delibera n. 164 del 2 aprile 2025)
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