Emendamenti dei consiglieri di minoranza alle proposte di variazione al bilancio di previsione
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta al quesito del Dott. Gianluca Russo
QuesitiNel vigente Regolamento del tributo TARI si riporta testualmente quanto segue: "si considera occupato l'immobile che sia idoneo ad un uso potenzialmente produttivo di rifiuti e si presume comunque occupate colui che risulti ANAGRAFICAMENTE RESIDENTE nell'immobile o l'intestatario di un contratto di utenza elettrica, di acqua o di gas, SALVO CHE NE SIA DATA PROVA CONTRARIA". VI è un successivo comma, da leggere in maniera coordinata con il precedente, che prevede testualmente inoltre quanto segue: "il numero dei componenti di un'utenza si presume equivalente a quello del nucleo famigliare residente nell'immobile, ovvero per i non residenti nel comune, a quello del nucleo familiare nel diverso comune di residenza. Sono irrilevanti le assenze temporanee nell'anno, ovvero altre situazioni che non abbiano un carattere potenzialmente pluriennale" Si chiede di sapere se ai fini della determinazione della tari, alla luce di quanto sopra disposto dal regolamento vigente, vale: il numero dei componenti RESIDENTI e non semplicemente UN DOMICILIO DIVERSO DALLA RESIDENZA.
Nel caso di specie, alla luce di quanto statuito nel vigente regolamento TARI dell’Ente e di quanto disciplinato dalla vigente normativa, a parer dello scrivente il contribuente seppur domiciliato presso altro luogo, è da ricomprendersi nell’ambito del calcolo della tariffa fermo restando la possibilità in capo allo stesso di fornire adeguata prova contraria che non sia solo quella del mero spostamento del domicilio, che si rammenta non rileva come tale.
Dott. Gianluca Russo 13/04/2018
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 2 maggio 2025
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 2 maggio 2025
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
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