Nomina e convocazione dei componenti supplenti della commissione elettorale comunale

Risposta del Dott. Antonio Cazzaniga

Quesiti
di Cazzaniga Antonio
24 Maggio 2025

Commissione elettorale comunale. Delibera di cc nomina tre membri effettivi e tre supplenti (comuni 50 consiglieri). Considerato che, per la validità della seduta deve essere presente la maggioranza dei componenti (quindi nel mio caso 2 componenti più il sindaco), i componenti supplenti quando devono essere convocati? Solo in mancanza di due componenti effettivi o comunque se manca anche solo un effettivo va nominato il supplente? In sede di convocazione va già avvisato anche il supplente?

Risposta

Al quesito risponde puntualmente la Circolare del Ministero dell'interno 01-02-1986, n. 2600/L, recante “Istruzioni per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali - § 10. - Validità delle riunioni della Commissione elettorale comunale - “Partecipazione dei membri supplenti”.

Il terzo comma dell'art. 14 stabilisce che per la validità delle riunioni della commissione - tenuto presente che il sindaco ne fa parte a tutti gli effetti - e richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti, e cioè di tre se la commissione è composta di cinque membri, di quattro se è composta di sette membri e di cinque se è composta di nove membri. Per la validità, invece, delle riunioni in seduta di seconda convocazione è richiesto l'intervento di almeno tre componenti la commissione se questa è composta di cinque o sette membri, e di almeno quattro se è composta di nove membri, naturalmente compreso il Presidente. Nelle commissioni composte di cinque membri il numero legale per la validità delle sedute in prima e seconda convocazione è identico (tre componenti), in quanto, per assicurare il formarsi di una libera maggioranza nelle votazioni, sarebbe stato antigiuridico stabilire per la seconda convocazione un numero legale inferiore a tre. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti e in caso di parità prevale quello del Presidente.

Inoltre, è il caso di sottolineare, stante la chiarezza della norma, che i membri supplenti prendono parte alle operazioni della commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi ed in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal consiglio comunale. Questa corrispondenza significa che il membro supplente che ha conseguito, come tale, la più alta votazione sostituisce il membro effettivo che ha riportato, per la elezione a componente della commissione, il maggior numero di voti; e così di seguito per gli altri.

Sembra opportuno precisare che la predeterminazione legislativa di un numero minimo di presenti per rendere valida la riunione della commissione, specialmente in seconda convocazione, fa sì che l'intervento alle sedute dei membri supplenti debba, in linea di massima, trovare attuazione soltanto in caso di assenza prolungata dei rispettivi componenti effettivi. Comunque, ad ogni buon fine, è opportuno, per poter garantire al massimo il raggiungimento del numero legale per rendere valida l'adunanza, che i Presidenti delle commissioni invitino i membri supplenti ogni qualvolta la loro presenza sia indispensabile per il funzionamento dell'organo. Peraltro, in assenza di un membro effettivo, lo dovrà senz'altro sostituire il relativo membro supplente nel caso che questi, anche se non invitato, si sia presentato alla riunione. Per quanto concerne la procedura da seguire circa la convocazione della commissione, si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 25 del Regolamento di esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con r.d. 12 febbraio 1991, n. 297.

22 Maggio 2025

Dott. Antonio Cazzaniga

 

Parole chiave: supplenti, commissione elettorale, nomina, convocazione

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