Decorrenza dell'interdizione dai pubblici uffici in caso di provvedimento di cumulo di pene, ai fini della cancellazione dalle liste elettorali
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
QuesitiIl Consolato Generale d'Italia in Barcellona trasmette, ai fini della trascrizione, un atto di nascita. Non si tratta di estratto su modello plurilingue bensì di "CERTIFICATION LITERAL DE INSCRIPCION DE NACIMIENTO" unitamente ad un secondo documento, "Dati di richiesta d'iscrizione", contenente i dati di richiesta d'iscrizione a firma dei genitori non coniugati in cui risulta tra l'atro un errore relativo all'orario di nascita (il Consolato scrive trattasi di refuso).
In seguito a richiesta di chiarimenti, il Consolato afferma che i registri spagnoli di stato civile sono in via di digitalizzazione e non rilasciano più copie cartacee di atti e certificati emessi in formato digitale e che non dispongono dell'estratto di nascita su modello plurilingue. Non risultano comunque pervenute circolari in merito.
È possibile procedere alla trascrizione?
In caso positivo, è corretto nel corpo dell'atto trascrivere il primo documento ed il secondo in cui sono indicati il PADRE e la MADRE (e non genitore 1 e genitore 2).
Poiché si tratta di atti formati in Spagna trova applicazione il regolamento Europeo n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica (Regolamento eIDAS) il quale ha l’obiettivo di fornire una base normativa a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri; conseguentemente, gli atti firmati digitalmente provenienti da uno stato della UE che obbligatoriamente applicano il regolamento possono essere accettati. In sede di trascrizione per riassunto potrete assemblare i due documenti ed identificare in tal modo il padre e la madre del soggetto.
20 Maggio 2025
Dott.ssa Grazia Benini
Parole chiave: trascrizione, atto di nascita, regolamento UE 910/2014, modello plurilingue
Per i clienti Halley: ricorrente n. QD3802, sintomo n. QD3839
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 21 maggio 2025
Come agire in assenza di un’espressa deroga al principio di onnicomprensività
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