Enti convenzionati e debito fuori bilancio
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiDissesto dichiarato il 21/2/2025. Ultimo bilancio approvato: 2023/2025. Assenza di deliberazione (approvazione annuale del bilancio) ai sensi dell'art. 162 del TUEL nel 2025. Si chiede qual è il perimetro temporale con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato previsto dall'articolo 252, comma 4, del TUEL ex art. 246, comma 4, TUEL e se nella fattispecie l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato deve essere riferita al 2025.
Poiché l’ultimo bilancio approvato è quello relativo al 2023/2025, il limite temporale che definisce la competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione ai sensi dell’articolo 252, comma 4, del TUEL è il 31 dicembre 2023, in quanto l’ipotesi di bilancio riequilibrato dovrà riguardare il primo esercizio per il quale manchi il bilancio di previsione, e cioè il triennio 2024/2026.
Per quanto riguarda l’esercizio 2025, il relativo bilancio dovrà essere approvato dall’Ente a seguito della approvazione ministeriale del bilancio stabilmente riequilibrato: il consiglio comunale dovrà provvede a tale approvazione entro i termini che saranno fissati con il decreto ministeriale di cui all’articolo 261, comma 3, relativo alla approvazione del bilancio riequilibrato (articolo 264, comma 2, del TUEL).
20 maggio 2025
Dott. Ennio Braccioni
Parole chiave: dissesto, limite temporale, competenza, OSL, Organismo Straordinario di Liquidazione
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
ISTAT – 9 maggio 2025
Risposta dell'Avv. Elena Conte
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