Avviso Misura 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - Comuni (luglio 2025): disponibili 4.1 milioni di euro
Dipartimento per la trasformazione digitale – 2 luglio 2025
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiDa ANPR ogni cittadino può scaricare un certificato di stato di famiglia con i rapporti di parentela riguardante lui o i membri del suo nucleo familiare. In questo caso non viene firmato dall’Ufficiale di Anagrafe.
Abbiamo avuto un caso in cui un’ambasciata straniera non si è accontentata del certificato ANPR con le relazioni di parentela prodotto da un cittadino ma voleva che l’emettesse l’Ufficiale di Anagrafe e lo firmasse.
Ma Il certificato anagrafico NON contiene, l’indicazione dei gradi di parentela, così come previsto dalle Circolari del Ministero dell’Interno n. 11/1996 e n. 3/1997.
Come si spiega questa discrepanza? Il cittadino in ANPR lo può ottenere ma non dall’Ufficiale di Anagrafe? (salvo che non mi sia persa qualcosa). Come facciamo a spiegarlo alle persone?
L’articolo 33 comma 1 del dPR 30 maggio 1989, n. 223, stabilisce che “Fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e quanto previsto dall'articolo 35, l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta” mentre il successivo comma 2 riporta “…omissis…Il rilascio di certificati anagrafici in modalità telematica è effettuato mediante i servizi dell’ANPR con le modalità indicate nell’articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82”.
Quindi, ad oggi, vi sono due modalità per il cittadino per ottenere certificazioni anagrafiche: alla prima, tradizione di recarsi fisicamente presso l’ufficio anagrafe si è aggiunta, dal 15 novembre 2021, l’attività certificativa del Ministero dell’Interno, esclusivamente telematica attraverso il portale https://anpr.interno.it.
Con il “sistema tradizionale”, ad oggi, nulla è cambiato: il cittadino può ottenere i certificati anagrafici presentandosi direttamente allo sportello anagrafe ed ottenere un documento cartaceo che dovrà obbligatoriamente riportare la firma autografa del Sindaco o dell’ufficiale d’anagrafe delegato. Fanno parte di questa modalità anche il rilascio dei vari certificati anagrafici che vengono inviati tramite mail/PEC che dovranno essere provvisti di firma digitale del Sindaco o dell’ufficiale d’anagrafe delegato oppure quelli provvisti di timbro digitale.
Ricordo che il certificato, per la sua natura giuridica di documento opponibile a terzi e valido tra privati (si veda anche l’articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, che esclude l’utilizzo della firma autografa omessa nei certificati), deve essere asseverato mediante una firma (analogica o digitale che sia) oppure mediante un sigillo qualificato, il cosiddetto timbro digitale.
Una tecnologia, richiamata anche all’articolo 23 comma 2-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, che consente di riprodurre sul documento un’immagine (una serie di puntini o un QR Code) che una volta stampata e acquisita (foto o scansione) può ricondurre al documento informatico originale, provvisto di firma digitale.
Il solo QR Code oggi presente nella certificazione ANPR non è assolutamente sufficiente da solo. Se ci si rivolge al Comune dovrà essere presente sul certificato anche la firma autografa del Sindaco/ufficiale d’anagrafe se ritirato direttamente allo sportello oppure, in caso di rilascio telematico, la firma digitale del Sindaco/ufficiale d’anagrafe o di timbro digitale contenente la firma digitale del Sindaco.
Dal 15 novembre 2021 si è aggiunta (non la sostituisce) l’attività certificativa del Ministero dell’Interno, esclusivamente telematica.
Ricordo che l’articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, stabilisce che la piattaforma ANPR renda disponibile un servizio per il rilascio di certificazioni anagrafiche emesse dal portale ANPR (e solo in quelle!), munite di sigillo elettronico qualificato, sostituisce la firma dell'ufficiale di anagrafe, che continuerà, come già detto in precedenza, ad essere apposta esclusivamente sulle certificazioni anagrafiche rilasciate dal Comune allo sportello.
I certificati rilasciati ai cittadini dal portale https://anpr.interno.it sono, infatti, solo apparentemente uguali a quelli che il Comune può scaricare ai fini del rilascio quotidiano ai cittadini sia in formato cartaceo che digitale.
Nel caso di rilascio diretto da ANPR ai cittadini il certificato, infatti, oltre a contenere l’intestazione del Ministero dell’Interno e l’indicazione della Direzione centrale per i servizi demografici quale soggetto certificatore, è un documento informatico munito di firma digitale Pades da parte del Ministero dell’Interno. Questo è il sigillo elettronico qualificato: una firma digitale emessa da una persona giuridica e non da una persona fisica.
Tutto ciò premesso, come indicato nella Circolare del Ministero dell’Interno n. 90 del 15 novembre 2021, “sulle certificazioni anagrafiche di ANPR, il sigillo elettronico sostituisce la firma dell’ufficiale d’anagrafe, che continuerà ad essere apposta esclusivamente sulle certificazioni anagrafiche rilasciate dal Comune”.
Quindi qualsiasi certificato anagrafico per essere valido all’estero (o per una rappresentanza diplomatica estera) dovrà:
In merito alla certificazione dei rapporti di parentela si richiama quanto detto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 11 del 23 luglio 1996: " La funzione del certificato anagrafico di stato di famiglia, non è, quindi, attribuire la pubblicità e la certezza in ordine ai menzionati fatti e relazioni, ma è quella di rispecchiare la composizione della famiglia ai soli fini anagrafici, come definita dall'articolo 4 del dPR 30 maggio 1989, n. 223, e cioè un insieme di persone - le quali possono, o meno, essere unite da vincoli di coniugio e/o di parentela - la cui caratteristica rilevante è costituita dalla "coabitazione" all'interno di una stessa unità immobiliare.
Il servizio anagrafico [...] non ha assolutamente funzioni supplementari e/o sostitutive del servizio di stato civile, ma è dotato di una propria autonomia che discende dalle differenti finalità poste alla sua base e dai diversi interessi pubblici dei quali costituisce espressione. In pratica, come già affermato in altri documenti d'indirizzo, la funzione dell'anagrafe è essenzialmente di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale."
La successiva circolare MIACEL n. 3 del 20 gennaio 1997, in merito alla certificazione dei rapporti di parentela, specifica "Tuttavia particolari esigenze certificative dei vincoli intercorrenti tra i componenti la famiglia anagrafica potranno - su esplicita e formale richiesta dell'interessato e ferme restando, in ogni altro caso, le disposizioni di cui alla precedente circolare n. 11 del 23 luglio c.a. - comportare l'indicazione dei legami che intercorrono tra i componenti la famiglia anagrafica, nonché; delle situazioni pregresse cui fa riferimento l'articolo 35 del dPR 30 maggio 1989, n. 223.";
Quindi, nel caso sussistano i presupposti indicati dalla precitata circolare n. 3/1997 per l’emissione del certificato comprendente le relazioni di parentela, l’Ufficiale d’anagrafe potrà rilasciare la relativa certificazione in quanto legittimato dall’articolo 33, comma 1, del DPR 30 maggio 1989, n. 223.
16 Maggio 2025
Andrea Dallatomasina
Parole chiave: certificato anagrafico, ANPR, stato di famiglia, parentela, ufficiale di anagrafe
Per i clienti Halley: ricorrente n. QD3797, sintomo n. QD3834
Dipartimento per la trasformazione digitale – 2 luglio 2025
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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