Indicazione rapporto di parentela in caso di iscrizione anagrafica dall'estero di cittadini stranieri per ricongiungimento familiare

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
17 Maggio 2025

Si chiede come indicare il rapporto di parentela in caso di iscrizione anagrafica dall'estero di cittadini stranieri per ricongiungimento familiare con il marito/padre.

Il nulla osta riporta la dicitura moglie e figlio. È sufficiente oppure vanno indicati come conviventi?

E in caso affermativo, la relazione di parentela va indicata solo con riferimento al padre che ha chiesto il ricongiungimento e non con la madre?

Risposta

L’articolo 14 del dPR 30 maggio 1989, n. 223, all’oggetto “Documentazione per l'iscrizione di persone trasferitesi dall'estero”, al comma 1 dispone che Chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare all'atto della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza se straniero o apolide, o dalle autorità consolari se cittadino italiano.”

Ne consegue che, ai fini della registrazione dei rapporti di parentela e degli status, il cittadino che proviene dall’estero debba presentare all’ufficiale d’anagrafe sia un documento rilasciato da una autorità straniera all'estero sia un documento rilasciato da una autorità straniera in Italia, opportunamente legalizzato e tradotto ove previsto dalle norme vigenti.

Esiste poi un principio generale disciplinato dall'articolo 43 comma 1 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio le informazioni già in possesso di altra Pubbliche Amministrazioni. Nel caso del ricongiungimento familiare, il cittadino per ottenere il nulla osta dallo Sportello Unico per l'immigrazione ha già presentato gli atti attestanti il rapporto di parentela con il familiare da ricongiungere al Consolato italiano nel Paese di origine e altra documentazione allo Sportello Unico per l'immigrazione, pertanto, si può dire che il nullaosta ci consente di avere già una prima indicazione in merito ai rapporti di parentela.

Sul punto vi è la Circolare della Prefettura di Bologna del 24 Luglio 2023, all’oggetto “Iscrizione anagrafica cittadini ucraini – Accertamento legame di parentela e stato civile”, che seppur specifica ai cittadini ucraini offre alcune indicazioni ricordando che “ove la Questura abbia rilasciato un permesso di soggiorno dando atto della sussistenza di un legame familiare, i richiedenti andranno iscritti come nucleo familiare, non giustificandosi in alcun modo una diversa valutazione della medesima documentazione da parte di altre pubbliche amministrazioni.”

In ogni caso, l’indicazione dei rapporti di parentela del nullaosta è comunque una informazione parziale, perchè nel caso di matrimonio non sarà possibile indicare luogo e data dell'evento e nel caso di filiazione tale relazione potrà essere indicata solo con riferimento al genitore che ha chiesto il ricongiungimento non anche rispetto per esempio al coniuge.

16 Maggio 2025

Andrea Dallatomasina

 

Parole chiave: ricongiungimento familiare, iscrizione anagrafica, estero, straniero, nullaosta

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