Ferie o malattia del personale educativo in giornata di attività integrative
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
QuesitiSi chiede se un dipendente Istruttore amministrativo (ex cat. C), durante le ferie è tenuto ad essere reperibile oppure no. Qualora non vi sia un obbligo di reperibilità, e un dipendente si renda effettivamente irreperibile durante le ferie, come si concilia questa situazione con la possibilità del datore di lavoro di richiamare in servizio il dipendente?
La pretesa della reperibilità durante le ferie non è legittima. Lo ha chiarito da tempo la Cassazione: “Come risulta evidente non vi è, nell'invocato art. 18, alcuna norma che preveda un potere totalmente discrezionale del datore di lavoro di interrompere o sospendere il periodo feriale già in godimento, risultando allo scopo insufficiente il generico inciso di cui al comma 11 "Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio", che nulla dice circa le modalità con cui l'interruzione o la sospensione possa essere adottata e debba essere comunicata. Deve anzi evidenziarsi che questa Corte, pur avendo affermato il diritto del datore di lavoro di modificare il periodo feriale in base soltanto a una riconsiderazione delle esigenze aziendali, ha al contempo ritenuto che le modifiche debbano essere comunicate al lavoratore con congruo preavviso (Cass. n. 1557/00). Ciò presuppone all'evidenza una comunicazione tempestiva ed efficace, idonea cioè ad essere conosciuta dal lavoratore prima dell'inizio del godimento delle ferie, tenendo conto che il lavoratore non è tenuto, salvo patti contrari, ad essere reperibile durante il godimento delle ferie (e salvo il diverso caso di comunicata malattia insorta nel periodo feriale, al fine di sospenderne il decorso e consentire al datore di lavoro i controlli sanitari, Cass. n. 12406/99).
Il lavoratore è infatti libero di scegliere le modalità (e località) di godimento delle ferie che ritenga più utili (salva la diversa questione dell'obbligo di preservare la sua idoneità fisica, Cass. sez. un. n. 1892/82), mentre la reperibilità del lavoratore può essere oggetto di specifico obbligo disciplinato dal contratto individuale o collettivo del lavoratore in servizio ma non già del lavoratore in ferie, salvo specifiche difformi pattuizioni individuali o collettive.” (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 26 settembre – 3 dicembre 2013, n. 27057).
15 maggio 2025
Dott. Luigi Oliveri
Parole chiave: ferie, reperibilità
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Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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