L’art. 35, c. 5, CCNL 16.11.2022 dispone:
“5. Il servizio di mensa, o il buono pasto sostitutivo, è riconosciuto, indipendentemente dalla durata della giornata lavorativa, per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l’assistenza ai minori ed alle persone non autosufficienti e per il personale degli enti che gestiscono le mense nonché quelli per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare il pasto in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell’orario di servizio.”
Nel comma 5 si utilizza l’avverbio “contestualmente” che va però letto nel senso di “contemporaneamente”.
Tale norma ha una funzione agevolativa per coloro i quali svolgono attività in condizioni particolarmente difficili.
Tali lavoratori hanno diritto al buono mensa anche se non fanno una pausa, come invece prescritto in via generale dal comma 2.
Ciò escluderebbe che il pasto possa essere consumato a fine turno.
Vero è che, ai sensi del successivo comma 10:
“10. Nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, gli enti individuano, in sede di contrattazione collettiva integrativa, quelle particolari figure professionali che, in considerazione dell’esigenza di garantire il regolare svolgimento dei servizi, con specifico riferimento alle attività di protezione civile, di vigilanza e di polizia locale, nonché quelle rientranti nell’ambito scolastico ed educativo, bibliotecario e museale, fermo restando l’attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione collettiva integrativa, che potrà essere collocata anche all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.”
Le figure professionali citate nel comma non comprendono esplicitamente anche quelle interessate dal quesito.
Tuttavia, l’ARAN, nel parere prot. n. 27769 del 14 ottobre 2024, ha precisato che il comma 10 può essere applicato limitatamente al personale il cui lavoro è organizzato in turni, senza fare riferimento a particolari profili professionali.
Si ritiene perciò che in sede di contrattazione integrativa l’ente possa individuare le figure interessate alle quali si applicherà perciò la regola della pausa a fine turno.
15 maggio 2025
Dott. Massimo Monteverdi
Parole chiave: servizio mensa, ASP, turni
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8505, sintomo n. QP8590