Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiQuesto Ente intende realizzare un volume storico la cui spesa ammonta a oltre 100.000 euro e che richiede fasi di lavoro pluriennali (fino al 2027). Si chiede se tale intervento possa essere iscritto in c/capitale (es. materiale bibliografico 2.02.01.99.001) ed in tal caso finanziato con avanzo disponibile con successive reimputaizoni tramite FPV.
Al fine di individuare le fattispecie che costituiscono spese di investimento, risulta fondamentale la elencazione riportata dall’articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004): in tale occasione il legislatore, attraverso un apposito elenco, ha individuato le operazioni economiche che costituiscono investimenti, con definizioni che derivano da scelte di politica economica e finanziaria, effettuate in stretta correlazione con i vincoli di carattere sovranazionale derivanti dall'Unione europea.
Secondo la Corte dei conti, le suddette disposizioni devono essere "" lette e interpretate in senso letterale e restrittivo "", ritenendo che le disposizioni contenute nell'elenco sopra citato si basino su "" una nozione di investimento che considera tutti i casi in cui dalla spesa assunta dall'ente deriva un aumento di valore del patrimonio immobiliare o mobiliare. In una parola, un aumento della "ricchezza" dell'ente stesso, che si ripercuote non solo sull'esercizio corrente, ma anche su quelli futuri "" (Sezioni Riunite in sede di controllo, delibera n. 25/2011); al riguardo la Sezione di controllo della Puglia della Corte dei conti ha altresì ribadito che la qualificazione in termini di investimento deve essere riservata alle sole spese inerenti "" in modo diretto e fisiologico alle fattispecie contemplate dalla legge, sempre che dalle stesse derivi un aumento di valore del patrimonio immobiliare o mobiliare piuttosto che un aumento della ricchezza dell'ente"".
In sostanza, la giurisprudenza contabile ha ritenuto che la qualificazione in termini di investimento debba essere riservata alle sole spese inerenti in modo diretto e fisiologico (e non indiretto e patologico) alle fattispecie contemplate dall'art. 3, comma 18, della citata legge n. 350/2003, ovvero che dalle stesse derivi «un aumento di valore del patrimonio immobiliare o mobiliare» piuttosto che «un aumento della "ricchezza" dell'ente, criterio che non pare applicabile alla fattispecie indicata nel quesito, consistente nella realizzazione di un "volume storico".
Si ritiene pertanto di dover rispondere negativamente alla richiesta formulata, evidenziando peraltro che la corrispondente spesa, da iscrivere al titolo 1 del bilancio tra le spese correnti, configura una spesa corrente non ripetitiva, che in quanto tale potrà essere finanziata mediante utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione a norma dell’articolo 187, comma 2, lettera d) del TUEL, che ammette tale utilizzo per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente.
7 maggio 2025
Dott. Ennio Braccioni
Parole chiave: contabilizzazione, volume, storico, conto capitale
Per i clienti Halley: ricorrente n. 5531, sintomo n. 5568
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