Documentazione/ allegati per elaborazione del rendiconto consolidato

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
13 Maggio 2025

In merito al rendiconto consolidato (ex art. 227, comma 2 ter, del Tuel): nella delibera di approvazione del rendiconto 2024 quali documenti dovrebbero essere allegati relativamente agli enti strumentali e partecipati visto che le società partecipate hanno la scadenza al 30/6 per l'approvazione dei bilanci e gli enti strumentali il 30/4 ossia contestualmente a quella del comune?

Risposta

Preliminarmente si evidenziano le differenze tra il bilancio consolidato, previsto dall’articolo 151, comma 8, del TUEL, ed il rendiconto consolidato di cui all’articolo 227, comma 2-ter, del TUEL: mentre il primo espone il rendiconto dell’ente incrementato delle risultanze dei bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il rendiconto consolidato è uno strumento molto più semplice, poiché considera solamente le risultanze della contabilità finanziaria (conto del bilancio dell’Ente) aggiungendovi le risultanze dei soli organismi strumentali, senza quindi prendere in considerazione né gli enti strumentali né le società controllate e partecipate, soggetti che avranno invece rilevanza per la elaborazione del bilancio consolidato, che il consiglio comunale dovrà approvare entro il termine del 30 settembre.

Da ciò consegue che ai fini della approvazione del rendiconto consolidato (approvazione cui il consiglio comunale deve provvedere contestualmente al rendiconto, e quindi entro l’ordinario termine del 30 aprile) dovranno essere disponibili i rendiconti dei soli organismi strumentali; detto in altri termini, la predisposizione del rendiconto consolidato riguarda solamente gli enti - normalmente quelli di maggiori dimensioni - che hanno costituito detti “organismi strumentali”, secondo la definizione che di essi viene data dall’articolo 1, comma 2, lettera a), del d. lgs. n. 118/2011 (articolazioni organizzative dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica: in pratica, si tratta delle “Istituzioni” previste dall’articolo 114, comma 2, del TUEL); sono quindi tenuti a predisporre il rendiconto consolidato tutti i comuni - e solo quelli - nei quali esistono una o più Istituzioni, per cui il numero degli Enti interessati a tale adempimento è relativamente limitato.

Tenendo poi conto che:

- per il rendiconto consolidato non è previsto un modello particolare, ma va redatto sul “normale” modello del rendiconto (allegato 10 del d. lgs. n. 118/2011);

- per gli organismi strumentali il d. lgs. n. 118/2011 ha previsto l’obbligo di adottare lo stesso ordinamento contabile e gli stessi schemi di bilancio dell’ente a cui fanno capo;

il rendiconto di ciascun organismo strumentale, destinato ad essere consolidato con il rendiconto dell’ente, dovrà essere redatto utilizzando il modello allegato 10 del d. lgs. n. 118/2011.

Per quanto riguarda i termini, si evidenzia che la scadenza del 30 aprile di riferisce alla approvazione del rendiconto da parte degli enti strumentali e delle società, ma non interessa gli organismi strumentali: al fine di consentire l’elaborazione del rendiconto consolidato nei tempi previsti dalla legge, l’Ente è tenuto a disciplinare con regolamento tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali, tempi e modalità che ovviamente debbono essere stabiliti in modo tale da consentire la elaborazione del rendiconto consolidato in tempo utile per la successiva approvazione da parte del consiglio comunale entro il ricordato termine del 30 aprile (art.11, comma 9, del d. lgs. n. 118/2011).

8 maggio 2025                                                                                               

Dott. Ennio Braccioni

 

Parole chiave: rendiconto consolidato, allegati, società partecipate

Per i clienti Halley: ricorrente n.QR5538, sintomo n.QR5575

 

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×