Non è possibile contestare l'accertamento Imu quando quest'ultimo risulti motivato
Corte di cassazione, ordinanza n. 14926/2025
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
QuesitiIn fase di controllo ai fini Modello Iva 2025 si rileva un codice iva utilizzato "213 "per la rilevazione di una fattura per approvvigionamento idrico verso un soggetto estero, in particolare verso motonave proveniente da Kent. Gran Bretagna.
Si chiede se il codice utilizzato è corretto, e come va inserito in Modello Iva.
Si chiede cortesemente una risposta celere considerata la prossima scadenza.
Si ritiene che il codice iva utilizzato “213”, codice che sottende operazioni esenti ex art. 10 n. 16, DPR 633/72 sia errato, in quanto relativo alle esenzioni dei servizi postali. I codici natura IVA per la fatturazione elettronica, si distinguono per il fatto che iniziano con la lettera N seguita da caratteri numerici. Nel caso in esame, le prestazioni esenti avrebbero dovuto recare in fattura elettronica il codice natura N.4 – Operazioni Esenti art. 10. Nel merito, le prestazioni in oggetto (approvvigionamento idrico verso un soggetto estero) configurano un’operazione non imponibile ai fini iva ai sensi dell’art. 8-bis, lettera e-bis) del DPR 633/72, il quale dispone che sono assimilate alle cessioni all'esportazione le "prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi (lettera e-bis)), … adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali (lettera a))". Inoltre, il terzo comma dell’art. 8-bis prevede che: “Ai fini dell'applicazione del primo comma, una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall'importatore nella dichiarazione doganale. I soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare” Qualora, si constati il rispetto dei requisiti di cui sopra per applicare il regime della non imponibilità, in sede di dichiarazione annuale iva 2025 nel rigo VE30 campo 5 – Operazioni assimilate alle esportazioni va inserito l’importo dell’operazione. Il codice Natura iva nel caso delle operazioni assimilate alle esportazioni di cui all'art. 8-bis è N3.4.
07 maggio 2025
Dott. Fabio Bertuccioli
Parole chiave: codice, iva, fattura, Gran Bretagna, Inghilterra
Per i clienti Halley: ricorrente n. 5530, sintomo n. 5567
Corte di cassazione, ordinanza n. 14926/2025
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Decreto 18 giugno 2025
Italiadomani – 17 giugno 2025
INPS – Messaggio n. 1895 del 16 giugno 2025
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