Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiCittadino italiano nostro residente deve recarsi in Francia per delle cure. L'Ausl gli ha comunicato che deve essere in possesso del formulario S1 rilasciato sempre dall'AUSL (da presentare all'AUSL della Francia) ma per avere tale formulario S1 deve iscriversi prima all' AIRE.
L'Ausl gli avrebbe detto di rivolgersi al Comune di residenza per fare l'iscrizione AIRE. Ma il comune di residenza può procedere in tal senso?
Occorre premettere che l’iscrizione all’AIRE presuppone il trasferimento della dimora abituale all’estero, circostanza che nel caso specifico non sembrerebbe così certa, dato che il “recarsi in Francia” per effettuare delle cure non sembra configurare il trasferimento della dimora abituale all’estero.
Si ricorda che l’art. 3 comma 2 del d.P.R. n. 223/1989 chiarisce che “Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata”.
Inoltre, l’art. 1 comma 8 della L. n. 470/1988, in modo speculare rispetto al principio esposto nell’art. 3 comma 2 d.P.R. n. 223/1989, dispone che “Non sono iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi”.
Pertanto, la persona che si reca all’estero per un periodo non superiore ai dodici mesi non deve iscriversi all’Aire.
Ovviamente, non compete alla Azienda sanitaria dare indicazioni circa il rispetto dei principi anagrafici e degli obblighi che ne derivano in capo ai cittadini.
Tutto ciò premesso, l’iscrizione AIRE non può essere disposta dal comune italiano, ma scaturisce dal ricevimento del modello Cons/01 da parte del consolato italiano all’estero nella cui circoscrizione il cittadino italiano ha trasferito la sua dimora abituale, sulla base della dichiarazione di emigrazione all’estero resa, al comune o al consolato, nei tempi e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni normative.
Si ricorda infine che il problema della copertura dei rischi sanitari nell’ambito dell’Unione europea era stato affrontato in relazione ai lavoratori comunitari stagionali che non trasferiscono la dimora abituale nello Stato membro ospitante. Si veda, a tal proposito, quanto chiarito dalle Linee Guida della Commissione europea proprio con riferimento alla copertura dei rischi sanitari nello Stato membro ospitante: “In linea di principio, è accettabile qualunque copertura assicurativa, privata o pubblica, contratta nello Stato membro ospitante o altrove, nella misura in cui offre una copertura completa e non crea un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante. Nel tutelare le proprie finanze pubbliche e valutare al contempo se la copertura assicurativa è completa, lo Stato membro deve agire in conformità dei limiti imposti dal diritto comunitario e del principio di proporzionalità. La Carta di assistenza sanitaria europea offre una copertura totale se il cittadino dell’Unione non sposta la residenza, ai sensi del regolamento CEE 1408/71, nello Stato membro ospitante e ha intenzione di tornare nel proprio Paese, come ad esempio gli studenti e i lavoratori distaccati”.
Di seguito alla emanazione delle Linee Guida, il Ministero dell’interno è intervenuto con circolare Circ. n. 18/2009 relativa alla validità della T.E.A.M. per soggiorni temporanei, precisando quanto segue: “La Commissione tiene conto del fatto che sussistono casi in cui il soggiorno prolungato presso lo Stato ospitante non configura una situazione di dimora abituale in tale Stato, in quanto l’interessato mantiene il proprio centro d’interessi presso lo Stato di provenienza. In tali ipotesi di soggiorno temporaneo, che può riguardare ad esempio il soggiorno per motivi di studio, l’interessato potrà utilizzare la suddetta Carta di assistenza (Tessera Europea di Assicurazione Malattia o T.E.A.M.), rilasciatagli dal suo Paese, per ricevere tutte le cure considerate medicalmente necessarie in relazione alla durata del suo soggiorno temporaneo”.
Quindi, in base a quanto stabilito dalla Commissione europea, “lo Stato ospitante deve consentire al cittadino dell’Unione, anche per soggiorni superiori a tre mesi, di non spostare la propria residenza, avvalendosi, in tali casi, della copertura sanitaria fornita dal sopraccitato documento (T.E.A.M.)”.
Tale documento (T.E.A.M.) “in corso di validità, è idoneo a garantire la copertura sanitaria prevista dall’art. 9, c. 3, lettere b) e c) del d. lgs.vo n. 30/2007, ai fini del soggiorno dei cittadini dell’Unione che non intendono trasferirsi stabilmente in Italia, come ad esempio gli studenti e i lavoratori distaccati, e che pertanto non spostano la propria residenza in Italia”.
In sostanza, il cittadino in questione potrebbe avvalersi della possibilità di utilizzare la TEAM rilasciata dallo Stato italiano per ottenere cure in Francia, fermo restando che codesto comune non può comunque procedere alla eventuale iscrizione AIRE prescindendo dal ricevimento del mod. Cons/01 da parte del Consolato.
7 Maggio 2025
Dr.ssa Liliana Palmieri
Parole chiave: cure mediche, formulario S1, AIRE, estero
Per i clienti Halley: ricorrente n. QD3779, sintomo n. QD3816
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