Presentazione della domanda di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per l’anno 2025
INPS – Messaggio n. 1858 del 12 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiL’Ente deve liquidare una indennità di preavviso a favore di un dipendente che cessa al 30/04/2025, si chiede come fare il calcolo dell’IRPEF dovuta su tale emolumento a tassazione separata, anche alla luce della recente nuova normativa sugli scaglioni.
L’art. 17, c. 1, lett. a), TUIR dispone:
“1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'articolo 47, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro; (…)”.
L’art. 19, c. 2, TUIR chiarisce come applicare tale tipo di tassazione:
“2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.. (…)”.
Il comma 1 recita:
“1. (…) L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione (…)"
L’aliquota da utilizzare è dunque quella vigente al momento della percezione (2025).
Gli scaglioni IRPEF attualmente applicabili sono, come è noto, i seguenti:
a) fino a 28.000 euro: 23%
b) oltre 28.000 e fino a 50.000 euro: 25%
c) oltre 50.000 euro: 43%.
Si rammenta inoltre che il recente D.L. n. 55/2025 non ha modificato gli scaglioni ma ha solo previsto che gli acconti di imposta 2025 si calcolino sulla struttura a tre scaglioni, correggendo il mancato coordinamento delle precedenti normative.
2 maggio 2025
Dott. Massimo Monteverdi
Parole chiave: indennità, preavviso, cessazione, Irpef, tassazione separata, scaglioni
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8475, sintomo n. QP8561
INPS – Messaggio n. 1858 del 12 giugno 2025
Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria Generale dello Stato – Circolare n. 18 del 19 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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