Variazioni di bilancio per arretrati contrattuali al personale dipendente
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiL’Ente deve dar seguito a un provvedimento disciplinare ex art. 55 bis co. 8 D.Lgs. 165/2001, in cui viene disposta al dipendente, che ha cambiato amministrazione, l'applicazione della sanzione (sospensione dal servizio e della retribuzione). Si chiede la dicitura più corretta da indicare nel giustificativo dell'assenza da inserire d'ufficio, e la dicitura corretta che verrà riportata nella busta paga per la decurtazione stipendiale.
L’art. 55-bis, c. 8, D.Lgs. n. 165/2001 si riferisce al caso in cui un procedimento disciplinare interessa un dipendente che nel frattempo ha cambiato amministrazione.
Nello specifico, la norma prevede in generale che il procedimento disciplinare sia avviato o concluso e la sanzione sia applicata presso l’amministrazione di nuova destinazione.
Ora, posto che, in entrambi i casi indicati nel quesito, l’obiettivo dell’operatore è ottenere la maggiore chiarezza espositiva possibile e che, di contro, non esiste una dicitura più corretta di un’altra, si ritiene che sia sufficientemente esplicativo della sanzione applicata indicare:
- nel giustificativo dell’assenza: “Sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per giorni XX, dal …… al …… ex art. 55-bis, c. 8, D.Lgs. n. 165/2001”;
- nel cedolino paga: “Sanzione disciplinare della sospensione della retribuzione per giorni XX, dal …… al …… ex art. 55-bis, c. 8, D.Lgs. n. 165/2001”.
2 maggio 2025
Dott. Massimo Monteverdi
Parole chiave: sanzione disciplinare, sospensione servizio, retribuzione, dicitura
Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8472, sintomo n. QP8558
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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