Erogazione degli incentivi IMU-TARI e personale a tempo parziale

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
05 Maggio 2025

In relazione agli incentivi IMU-TARI, l'Ente ha approvato nei tempi il bilancio 2024 e si accinge ad approvare il rendiconto 2024. Gli incentivi sono stati previsionalmente inseriti nel fondo accessorio 2024. Possiamo già erogarli dopo l'approvazione del rendiconto 2024 nel 2025? Come si calcola il limite del 15% del tabellare di un dipendente assunto in convenzione ai sensi art. 1 comma 557 a 9 ore? si considera il tabellare su 9 ore o si deve considerare il suo tabellare nel suo totale, anche dell'ente di appartenenza?

Risposta

Ricordiamo innanzitutto che il comma 1091,art. 1 legge 145/2018 consente agli enti locali di “prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”.

L’IFEL (nota del 28 febbraio 2019) aveva interpretato la norma nel senso che: “la nozione di “maggior gettito” non può che riferirsi al gettito aggiuntivo rispetto a quello che risulta ordinariamente acquisito sui due tributi menzionati, nelle forme proprie di ciascuno: l’autoliquidazione a scadenze predeterminate dalla legge, nel caso dell’IMU, la richiesta comunale o del diverso soggetto preposto, generalmente mediante avviso bonario”.

Successivamente, la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, con deliberazione n. 1/2023 ha chiarito quanto segue:

"2.1 Dalla norma in esame è possibile ricavare, in conformità ai principi dell'ordinamento contabile, le seguenti condizioni di ordine generale per il riconoscimento degli incentivi di cui trattasi, in favore del personale coinvolto nell’attività di accertamento e riscossione dell’Imu e della Tari:

- che il Comune abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.u.e.l.); al riguardo, la Sezione delle Autonomie di questa Corte dei conti, con deliberazione n. 19/2021/QMIG, ha già chiarito che la locuzione "entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267", contenuta nella norma in esame, debba intendersi riferita anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell'interno (ai sensi dell'art. 151, co. 1, ultimo periodo, del T.u.e.l.) e, per il rendiconto, con legge; pertanto, questa prima condizione è da ritenersi soddisfatta laddove i documenti contabili siano stati approvati entro i termini così prorogati;

- che il Comune abbia adottato un proprio regolamento, atto formale individuato dal legislatore quale fonte idonea a determinare - nell´an e nel quantum - la destinazione delle risorse disponibili (pari ad una percentuale del maggiore gettito accertato e riscosso, nella misura massima del 5 per cento) alle due differenti finalità individuate dalla norma: potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e trattamento accessorio del personale dipendente;

- che l'utilizzo delle risorse così individuate sia limitato all´’anno di riferimento, per tale dovendosi intendere l’annualità successiva a quella in cui è stato accertato a consuntivo il maggiore gettito; (…)

2.2. Ove sussistano tutte le condizioni elencate, sarà possibile erogare la quota destinata al trattamento accessorio, nella misura così determinata, al personale impiegato nelle attività di cui trattasi. Tale quota peraltro non sarà da computarsi a fini di rispetto del limite di cui all´art. 23, co.2, del d.lgs. n. 75/2017.”

Di recente, la sezione Lombardia della Corte dei conti, con del. n. 112/2024, ha affermato:

non sono ravvisabili dubbi interpretativi in riferimento al “…montante…” a cui rapportare la percentuale “…massima del 5%...” rivelandosi lo stesso tenore letterale della norma inequivocabile, (…) ed invero, l’unico parametro di riferimento considerato dal legislatore è il maggior incasso (di competenza) di tali entrate accertate, per l’appunto, nell’esercizio di competenza, senza che alcun rilievo o valenza possa attribuirsi né agli accertamenti singolarmente considerati (...), ignorando del tutto il correlato dato della relativa riscossione, né al computo delle riscossioni eventualmente avvenute a residuo per le medesime tipologie di entrate, sia che siano riferite all’accertamento effettuato nell’esercizio ancora precedente (ed incassate in quello corrente), sia che siano derivate dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi pregressi (e quindi ancora più remoti). In altri termini, deve ritenersi che non sia sufficiente il maggior accertamento, ma anche il maggior incasso, limitatamente all’anno a cui lo stesso accertamento si riferisce.”

Tale interpretazione non tiene conto, a nostro avviso, del fatto che gli enti potrebbero aver incassato a residui somme superiori a quelle riportate nel rendiconto, per effetto appunto di una più efficiente attività di recupero dell’evasione.

Sicché si ritiene che per gli incentivi 2024:

- l’ente debba aver rispettato i termini di approvazione del bilancio di previsione 2024 (15 marzo 2024) e del rendiconto 2023 (30 aprile 2024);

- è possibile iscrivere a bilancio 2024 le quote di incentivo calcolate sulle maggiori somme incassate nel 2023 a residui 2022 e precedenti e a competenza 2023 (residui totali riportati: 100, incassati nel 2023: 120; incentivo da calcolare su 20), dopo l'approvazione del relativo rendiconto;

- le somme da attribuire devono essere comprese nella costituzione del fondo 2024 e quindi necessariamente devono essere state impegnate nel 2024, pena la perdita di tali risorse.

Quanto ai soggetti beneficiari, è evidente che deve trattarsi dei dipendenti (anche a tempo determinato) dell’ente preposti al servizio tributi (si ricorda che tali somme transitano dal fondo risorse decentrate).

Il comma 1091 dispone inoltre:

“(…) Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. (…)”

Posto dunque che la somma da distribuire non può superare il 5% del maggior gettito, ciascun avente diritto non può percepire più del 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale. 

Ora, un incaricato ex comma 557 percepisce un tabellare annuo proporzionato al numero di ore (9 nel caso illustrato nel quesito) effettuate nell’ente utilizzatore.

Poiché gli incentivi sono a carico del bilancio di quest’ultimo, sarà necessario considerare il tabellare annuo su 9 ore anziché su 36 e su quell’importo calcolare il 15%.

30 aprile 2025

Dott. Massimo Monteverdi

 

Parole chiave: incentivi IMU-TARI, bilancio, rendiconto, fondo accessorio, limite, tabellare, comma 557, part-time

Per i clienti Halley: ricorrente n. QP8464, sintomo n. QP8550

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